Cassazione Civile, Ordinanza n. 06436/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 relativo a diversi immobili/aree nella città di Bari. In primo grado era stata ritenuta non dovuta l’imposta su un’area edificabile destinata alla costruzione del Consiglio regionale e della Giunta, mentre era stata riconosciuta solo parzialmente la debenza dell’IMU per l’immobile Kursaal Santalucia e per gli immobili di largo Fraccacreta e via Fortunato. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale ha rigettato l’appello del Comune e accolto quello della Regione, riconoscendo l’esenzione per gli immobili di largo Fraccacreta e via Fortunato. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del giudicato esterno e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per non avere la CTR considerato precedenti decisioni della Cassazione su annualità diverse che avrebbero richiesto la verifica dell’effettivo utilizzo non commerciale degli immobili e posto l’onere probatorio a carico della contribuente; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l’esistenza di quelle sentenze di Cassazione, ritenute decisive anche per escludere l’esenzione in mancanza di uso non commerciale; (3) violazione dell’art. 9, comma 8, primo periodo, d.lgs. 23/2011 e della legge regionale Puglia n. 18/2007, per avere la CTR applicato l’esenzione a fabbricati adibiti a casa dello studente e a uffici, ritenendo sufficiente la disponibilità in capo all’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario; (4) violazione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, d.lgs. 23/2011, dell’art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992, del d.m. 200/2012 e della legge regionale, perché l’esenzione per gli immobili di largo Fraccacreta e via Fortunato sarebbe stata riconosciuta senza verificare in concreto l’esercizio di attività non commerciale e le relative rette/corrispettivi, onere che il Comune riteneva gravante sulla Regione; (5) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione alle condizioni di esenzione. La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità, ha ritenuto infondati il quinto, il primo e il secondo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo motivo e ha accolto il quarto motivo, chiarendo che per gli immobili ricettivi l’esenzione richiede una verifica concreta dell’utilizzo non commerciale, mentre per gli immobili adibiti a uffici l’esenzione non opera. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione per un nuovo esame limitato al motivo accolto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso del Comune, dichiarando inammissibili o infondati gli altri motivi. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, affinché verifichi in concreto se, per la struttura ricettiva (collegio universitario) gestita dall’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario, ricorressero i presupposti dell’esenzione IMU per attività svolte con modalità non commerciali, considerando le rette effettivamente corrisposte e l’onere probatorio in capo alla contribuente. Ha inoltre precisato che per gli immobili destinati esclusivamente a uffici amministrativi l’esenzione non è applicabile. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un giudicato esterno, ma la Corte esclude che, nel caso di specie, si fosse formato un giudicato vincolante sulle questioni interpretative e fattuali rilevanti
invocato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere la definitività del giudicato esterno; la Corte ne esclude l’applicazione vincolante nei termini prospettati
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, richiamata per i motivi relativi all’IMU e al giudicato
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo e, nel quadro della giurisprudenza, limitato al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 132, comma quarto, c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza
art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.
richiamato nel contesto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, da interpretare in modo non formalistico
art. 384, comma secondo, c.p.c.
richiamato dal ricorrente per chiedere una pronuncia di merito; la Corte dichiara inammissibile la richiesta consequenziale al motivo non accolto
art. 7, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato come esenzione analoga a quella invocata in tema di IMU, ma non ritenuto tema decisorio nel caso concreto
art. 7, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992
norma di riferimento per l’esenzione degli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività previste dalla legge; richiede uso diretto e attività non commerciale, con verifica concreta dei presupposti
art. 9, comma 8, primo periodo, d.lgs. n. 23 del 2011
richiamato come disposizione che rinvia a un’esenzione analoga a quella dell’art. 7, lett. a), d.lgs. 504/1992; la Corte osserva che non era il thema decidendum in appello
art. 9, comma 8, secondo periodo, d.lgs. n. 23 del 2011
norma applicata al caso, che rinvia all’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992, subordinata alla destinazione dell’immobile ad attività svolte con modalità non commerciali
art. 15 legge regionale Puglia n. 18 del 2007
invocato dal ricorrente insieme alla disciplina statale per contestare l’esenzione riconosciuta agli immobili dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario
richiamato come regolamento attuativo che specifica i requisiti per qualificare come non commerciali le attività di cui all’art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992, inclusa la previsione del corrispettivo simbolico per le attività ricettive
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato per sostenere un’interpretazione non eccessivamente formalistica del principio di autosufficienza del ricorso, in linea con il diritto di accesso al giudice
art. 107 TFUE
richiamato nel passaggio relativo agli aiuti di Stato: l’esenzione è lecita solo se conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato, mentre un’esenzione che favorisca attività economiche può porre problemi di compatibilità
art. 12 preleggi
richiamato per interpretare la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio del minimo costituzionale della motivazione
art. 91-bis, comma 1, d.l. n. 1 del 2012
richiamato per evidenziare la rimodulazione della disciplina IMU rispetto all’esenzione originaria dell’art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992
art. 91-bis, comma 3, d.l. n. 1 del 2012
richiamato come base del d.m. n. 200 del 2012, che disciplina i requisiti per le attività svolte con modalità non commerciali
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
il sindacato sulla motivazione è limitato alle anomalie radicali, non al semplice difetto di sufficienza
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
la motivazione mancante o solo apparente determina nullità della sentenza
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
è il rimedio per far valere la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione
Massime di principio
- Il giudicato esterno in materia tributaria non vincola il giudice successivo quando riguarda soltanto l’interpretazione della norma o elementi fattuali variabili nel tempo; ha efficacia preclusiva solo se investe fatti costitutivi tendenzialmente permanenti e pluriennali.
- L’esenzione IMU per immobili destinati ad attività assistenziali, didattiche o ricettive richiede una verifica concreta dei presupposti: non basta la natura pubblica o strumentale dell’ente possessore, ma occorre accertare l’effettiva destinazione dell’immobile e lo svolgimento di attività con modalità non commerciali.
- Per le attività ricettive, il carattere non commerciale sussiste solo se il servizio è reso a titolo gratuito o con corrispettivo simbolico; un canone semplicemente modesto o inferiore al mercato non è di per sé sufficiente a escludere la natura economica dell’attività.
- L’esenzione non è applicabile agli immobili destinati esclusivamente a uffici amministrativi o tecnici, poiché tali destinazioni non rientrano tra le attività tipizzate dalla disciplina di favore.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di motivazione apparente è fondata solo in presenza di una vera anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare la carenza di persuasività o completezza dell’argomentazione.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va applicato in modo elastico e proporzionato, senza degenerare in formalismo eccessivo che comprometta il diritto di accesso al giudice e la funzione nomofilattica della Corte.
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