Cassazione Penale, Sentenza n. 32200/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza territoriale relativo al procedimento a carico di Raluca Georgeta Pantelimon per il reato previsto dall'art. 20, commi 9, 10 e 14 del d.lgs. n. 30/2007. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Velletri ritenendo che il reingresso nell'area dello Stato fosse avvenuto presso la frontiera aerea dell'aeroporto di Ciampino. Il Procuratore di Velletri contestava tale decisione denunciando un conflitto, sostenendo che la maggior parte dell'area dell'aeroporto ricade nella giurisdizione del Tribunale di Roma e che la denuncia del conflitto doveva essere proposta direttamente alla Corte di cassazione (richiamando i casi "analoghi" dell'art. 28, comma 2, c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il conflitto insussistente, rilevando che il pubblico ministero non è legittimato a costituirsi parte di un conflitto di competenza e non può direttamente investire la Corte regolatrice; il PM può soltanto trasmettere la denuncia di conflitto al giudice presso cui esercita le funzioni, che valuta preliminarmente l'esistenza della materia di conflitto e, se del caso, richiede l'intervento della Corte regolatrice. Conseguentemente, la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per le determinazioni di competenza da adottarsi nel rispetto delle forme previste dall'art. 30, comma 2, c.p.p.
Norme richiamate
art. 20, commi 9, 10 e 14, d.lgs. n. 30 del 2007
Norma sussidiaria del merito penale contestato (reato relativo al reingresso nel territorio dello Stato). È richiamata per identificare il tipo di fattispecie contestata all'imputata, non per la determinazione del conflitto di competenza.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede i casi 'analoghi' di conflitto di competenza tra organi giurisdizionali. Nel caso, il Procuratore aveva invocato questa disposizione per inquadrare il conflitto, ma la Corte ha osservato che la legittimazione a promuovere il conflitto spetta agli organi giurisdizionali competenti, non al PM direttamente.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. in legge e succ. mod.)
Consente la presentazione della requisitoria del Procuratore generale in forma scritta alla Corte; qui è stato utilizzato per la conclusione scritta del PG che ha chiesto l'inammissibilità del conflitto.
art. 30, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura che il pubblico ministero deve seguire per la denuncia di conflitto: il PM deve segnalarne l'esistenza al giudice presso cui esercita le funzioni, il quale in prima battuta valuta se vi sia materia di conflitto e, se del caso, investe la Corte regolatrice. La Corte ha ribadito che il PM non può direttamente rivolgersi alla Corte di cassazione per denunciare il conflitto.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (segn. Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013 e altri precedenti)
Richiamata per confermare il principio secondo cui il pubblico ministero non è parte legittimata nel conflitto di competenza e non può sollevarlo direttamente davanti alla Corte regolatrice; solo soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali possono essere parti nel conflitto e rilevarlo.
Massime di principio
- Il conflitto di competenza può essere promosso solo da soggetti svolgenti funzioni giurisdizionali (cioè giudici/tribunali), non dal pubblico ministero come parte autonoma.
- Il pubblico ministero non può denunciare direttamente il conflitto alla Corte di cassazione: deve trasmettere la denuncia al giudice presso cui esercita le sue funzioni ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.p.; spetta al giudice valutare preliminarmente se esiste materia di conflitto e, se del caso, investire la Corte regolatrice.
- Quando un giudice dichiara la propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti, il pubblico ministero della sede che ritiene diversa la competenza deve seguire la procedura formale (art. 30 c.p.p.) e non può sostituirsi alle determinazioni del giudice o adire direttamente la Corte di cassazione.
- Nei casi di ambiguità territoriale (es. aree infrastrutturali come aeroporti con porzioni di competenza differenziata) è essenziale verificare la ricostruzione fattuale del luogo dell'evento e seguire le formalità procedurali per la denunzia di conflitto, lasciando al giudice di prima istanza la prima valutazione.
- Se la Corte dichiara il conflitto insussistente per difetto di legittimazione della parte che lo ha promosso, gli atti devono essere rimessi al pubblico ministero della sede indicata per le opportune determinazioni secondo le forme di legge.
- Richiamare precedenti giurisprudenziali consolidati è utile per sostenere l'interpretazione procedurale: la prassi consolidata esclude che il PM possa agire come parte autonoma nel conflitto di competenza.
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