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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3253/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la motivazione della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per detenzione illecita di 13 cipollotti contenenti marijuana (art. 73 d.P.R. n. 309/1990), denunciando il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, e delle attenuanti generiche. Si eccepiva che la Corte di appello aveva fondato il rifiuto della riqualificazione su argomentazioni inadeguate (limitandosi al dato quantitativo) e manifestamente illogiche (ritenendo rilevante il fatto che la sostanza e un bilancino fossero nascosti in fioriere esterne).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: la motivazione della Corte di appello è censurabile perché inadeguata e illogica. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Cassazione ha direttamente riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, rilevando la minore offensività della condotta in base alla quantità sequestrata, alle modalità di presentazione e alle circostanze complessive. Conseguentemente, avendo il reato avuto luogo il 23 novembre 2014, è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La norma è stata interpretata come applicabile ai casi di detenzione per uso personale caratterizzati da quantità esigua e complessiva minor offensività; sulla base di tali elementi il fatto è riqualificabile nella fattispecie di cui al comma 5.

Massime di principio

  • La qualificazione come 'ipotesi lieve' ai sensi dell'art. 73, comma 5, può essere disposta quando emergono quantità esigue di stupefacente, modalità di detenzione e circostanze che denotano ridotta offensività e scarsa capacità di azione dell'agente.
  • La mera presenza di un bilancino o il fatto che la sostanza fosse nascosta non sono, di per sé, argomenti sufficienti a escludere la fattispecie lieve: il giudice deve valutare il complesso delle circostanze e motivare adeguatamente.
  • Se la Corte di merito motiva in modo insufficiente o illogico, la Cassazione può censurare la decisione e, quando non siano necessari ulteriori accertamenti, procedere direttamente alla riqualificazione del fatto.
  • La riqualificazione in fattispecie meno grave può avere effetti decisivi sulla punibilità (es. determinare l'estinzione del reato per prescrizione se il termine è già decorso). È quindi fondamentale verificare le conseguenze temporali della riqualificazione.
  • In impugnazioni similari, il difensore dovrebbe concentrare i rilievi su: quantità concreta sequestrata, modalità di detenzione/conservazione, assenza di elementi indicativi di finalità di spaccio, e chiedere un'esposizione motivata delle ragioni ostative alla qualificazione come ipotesi lieve.
  • Il giudice d'appello non può limitarsi a considerazioni generiche o a un singolo elemento quantitativo: la motivazione deve essere complessiva, logica e riferita ai parametri della norma.

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