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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16456/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna di Valeri per il reato di false dichiarazioni al Pubblico Ministero rese il 3 febbraio 2016. I motivi di impugnazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato (sostenendo che i contatti telefonici riguardassero la cattura del latitante Ablyazov e non l'espulsione della moglie Alma Shalabayeva); (2) violazione di legge per mancato accoglimento dell'estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la prescrizione sarebbe maturata nell'agosto 2024; (3) mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. (coercizione per evitare grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore). La difesa ha inoltre sottoposto memorie contestando la ricostruzione della Procura e sostenendo la deducibilità dell'esimente per la prima volta in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato il primo motivo inammissibile perché declinato in fatto e perché non è consentita in sede di legittimità la rivalutazione del materiale probatorio in presenza di due pronunce conformi di merito; ha ritenuto infondato il secondo motivo: la prescrizione non era maturata per effetto della sospensione ope legis prevista dall'art. 371-bis, comma 2, che sospende il procedimento (e quindi la prescrizione) fino alla pronuncia della sentenza di primo grado del procedimento principale (sentenza del Tribunale di Perugia del 14/10/2020); il terzo motivo (art. 384 c.p.) è stato dichiarato inammissibile e aspecifico, prospettato per la prima volta in Cassazione e privo dei requisiti probatori richiesti, non essendo dimostrata la situazione di costrizione necessaria e univoca. La condanna di merito è stata quindi confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità sul travisamento della prova: la censura è ammissibile solo se il giudice d'appello ha utilizzato atti probatori non esaminati dal primo giudice; non consente una rivalutazione del materiale probatorio in Cassazione quando le decisioni di merito sono conformi

  • art. 371-bis cod. pen. (secondo comma)

    "Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere."

    La sospensione prevista opera anche ai fini della prescrizione: il corso della prescrizione è sospeso fino alla definizione del procedimento principale, pertanto il calcolo dei termini di prescrizione deve tenere conto di tale sospensione

  • art. 384 cod. pen.

    "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore"

    L'esimente è interpretata in senso tassativo e restrittivo: opera solo se provata una condizione di costrizione reale e l'illiceità appare l'unica via per evitare un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore proprio o di un prossimo; il mero timore ipotetico non è sufficiente

  • art. 159 cod. pen.

    Richiamata in riferimento alla sospensione del corso della prescrizione connessa all'effetto sospensivo dell'art. 371-bis: la prescrizione si sospende nei termini previsti dalla legge quando il procedimento è sospeso ope legis

  • art. 362 cod. proc. pen.

    Richiama il dovere delle persone informate dei fatti di rendere informazioni utili alle indagini; la genuinità delle informazioni richieste al PM è bene giuridico protetto e le false dichiarazioni integrano reato di pericolo

  • art. 372 cod. pen.

    Richiamata come paradigma per delitti di pericolo analoghi: la natura del reato di false dichiarazioni è di pericolo, cioè si consuma con la menzogna volontaria anche senza che la menzogna abbia poi concretamente pregiudicato le indagini

Massime di principio

  • In Cassazione le censure che implichino una rivalutazione del materiale probatorio ("travisamento della prova") sono in genere inammissibili quando le decisioni di primo e secondo grado sono concordi, salvo che non emergano specifici profili formali consentiti dall'art. 606 cpp
  • Le dichiarazioni mendaci rese a un Pubblico Ministero sono reati di pericolo: non è necessario dimostrare un pregiudizio concreto alle indagini perché la fattispecie si consuma con la sola menzogna volontaria che possa in qualche misura ostacolare l'attività investigativa
  • La sospensione prevista dall'art. 371-bis per le informazioni rese in un procedimento principale sospende anche il corso della prescrizione: nel valutare il decorso dei termini di prescrizione occorre tener conto di tali sospensioni ope legis
  • La causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. è interpretata restrittivamente: va provata concretamente la situazione di costrizione e l'inesigibilità della condotta lecita; il timore ipotetico o la mera prospettazione di possibili conseguenze non sono sufficienti
  • Questioni e circostanze rilevanti per la difesa (es. esimenti o cause estintive) devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito; prospettarle per la prima volta in Cassazione può renderle inammissibili
  • Nel contesto di processi complessi con più procedimenti correlati, è essenziale verificare la cronologia delle pronunce e l'interazione fra procedimenti (es. sentenze nel procedimento principale che incidono sulla sospensione o sulla prescrizione dei procedimenti derivati)

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