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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17673/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Enna per il reato di cui all'art. 391-ter, comma 3 c.p.. Deduceva: (1) violazione di legge (art. 178 c.p.p. e art. 23‑bis, comma 2, legge n. 176/2020) per il tardivo deposito e la tardiva trasmissione al difensore delle conclusioni scritte rese dal Procuratore Generale; (2) violazione di legge (artt. 133 e 62‑bis c.p.) per una errata dosimetria della pena e per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Sulla prima censura, ha ritenuto che il procedimento di appello si è svolto secondo il rito cartolare (legge 176/2020): le conclusioni del Pubblico Ministero furono depositate oltre il termine di legge ma comunque prima dell'udienza e si risolvevano nella mera richiesta di conferma della sentenza impugnata; perciò non è stato dimostrato alcun concreto pregiudizio per il diritto di difesa e non è sorta nullità. Sulla seconda censura, la Cassazione ha ritenuto il motivo generico e incidentale in fatto: la motivazione della Corte di appello è giudicata congrua e non viziata, la pena è stata determinata sotto la media edittale e le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti sono state adeguatamente esposte. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende per euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.

    Norma sostanziale che individua il reato per cui il ricorrente è stato condannato; la sentenza d'appello e quella confermata in Cassazione hanno confermato la responsabilità ai sensi di tale norma.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al corretto deposito degli atti processuali; la Corte ha ritenuto la censura non provata nella misura in cui non è stato dimostrato un concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 23‑bis, comma 2, legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Disciplina i termini e le modalità di deposito e trasmissione delle conclusioni scritte nel rito cartolare d'appello: il PM deve presentare le conclusioni entro il decimo giorno precedente l'udienza e la cancelleria le trasmette telematicamente ai difensori; la violazione di tali termini integra nullità solo se causa concreto pregiudizio alla difesa.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (proporzionalità). La Corte ha ritenuto che i criteri siano stati applicati correttamente dalla Corte di appello e che la misura inflitta sia congrua e al di sotto della media edittale.

  • art. 62‑bis c.p.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha motivato adeguatamente il diniego di tali circostanze; la Cassazione ha ritenuto la motivazione né illogica né incompleta, per cui non vi è spazio per revisione in sede di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese processuali per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (euro 3.000).

Massime di principio

  • Nel rito cartolare d'appello (legge 176/2020) la tardiva trasmissione delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità del procedimento: è necessario che la difesa allegi e dimostri un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Se le conclusioni del PM sono sostanzialmente formali o si limitano a chiedere la conferma della pronuncia impugnata, è più difficile per la difesa sostenere l'esistenza di un pregiudizio dovuto al tardivo deposito.
  • La Corte di Cassazione in sede di legittimità non riesamina discrezionalità valutative dei giudici di merito (es. dosimetria della pena, valutazione delle circostanze attenuanti) salvo che la motivazione risulti illogica, incongruente o manifestamente carente.
  • Le doglianze generiche o meramente alternative (cioè non dedotte con sufficiente specificità e in diritto) sono inammissibili in Cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'irrogazione di una somma in favore della Cassa delle ammende; occorre valutare la ragionevolezza della pretesa difensiva prima di proporre ricorso.

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