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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17232/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto che la controversia era stata definita dalla concessionaria tramite la procedura prevista dall'art. 100, comma 7, del d.l. 104/2020, richiamata dall'Agenzia del demanio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e compensato integralmente le spese processuali.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato la sua domanda volta a contestare la liquidazione del canone demaniale marittimo dovuto per gli anni 2007-2013 con riferimento a due aree in concessione. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia del demanio ha rappresentato che la controversia era stata definita dalla ricorrente ai sensi dell'art. 100, comma 7, del d.l. 104/2020, convertito nella l. 126/2020, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha quindi verificato la sopravvenuta definizione della lite secondo la disciplina speciale sulle concessioni demaniali marittime e ha dichiarato l'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 100, comma 7, d.l. 104/2020

    "Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime... i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti ... possono essere definiti ... mediante versamento ..."

    La norma introduce una definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi ai canoni per concessioni demaniali marittime; la definizione della lite comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 23, comma 7, d.l. 137/2020

    È richiamato solo per la trattazione camerale da remoto della causa.

  • art. 3, comma 1, lettera b), d.l. 400/1993

    È richiamato come parametro originario per il calcolo dei canoni demaniali marittimi oggetto del contenzioso.

  • l. 126/2020

    È la legge di conversione del d.l. 104/2020 che recepisce la disciplina speciale di definizione delle controversie.

Massime di principio

  • Quando la lite relativa ai canoni per concessioni demaniali marittime rientra nella procedura di definizione agevolata prevista dalla normativa speciale, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto.
  • La definizione della controversia da parte del concessionario, nei modi e nei termini previsti dalla disciplina speciale, rende improseguibile il giudizio sul merito della pretesa originariamente contestata.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione della lite, la Corte può compensare le spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieProveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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