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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05398/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 13/08/2025 della Corte d'appello di Palermo (giudice dell'esecuzione). Il ricorrente contestava la mancata adozione dei provvedimenti successivi al riconoscimento della continuazione (ordinanza 04/07/2025) e lamentava il mancato computo/detrazione di tutti i periodi di liberazione anticipata già concessi (per complessivi 1035 giorni) dalla nuova residua pena complessiva quantificata in 7 anni e 10 mesi di reclusione; deduceva violazione di legge e travisamento per omissione nella valutazione dei benefici già usufruiti.

La decisione

Rigetto del ricorso. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui la rideterminazione della pena in sede esecutiva, effettuata successivamente all'inizio dell'esecuzione per riconoscimento della continuazione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione né legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione. Il giudice dell'esecuzione ha poi fornito una dettagliata ricostruzione dei precedenti provvedimenti di cumulo e dei benefici già computati, evidenziando che alcuni periodi di liberazione anticipata erano già stati detratto in precedenti provvedimenti e che altri (es. 45 giorni concessi con ordinanza 8/10/2024) erano stati correttamente considerati nella rinnovata quantificazione della pena, con nuova scadenza fissata al 9/05/2026 e data di decorrenza dal 12/07/2023. Il ricorrente non ha fornito elementi specifici per confutare la ricostruzione; perciò il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione tra più condanne; qui evocata come causa che porta alla rideterminazione della pena complessiva e alla necessità di formazione di un nuovo ordine di esecuzione

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato nei principi di diritto sul fatto che la rideterminazione della pena in sede esecutiva, nei limiti previsti, non comporta l'annullamento dell'ordine di esecuzione già emesso

  • art. 656, comma 10-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata con riferimento alla previsione che l'ordine di esecuzione debba eventualmente indicare la potenziale liberazione anticipata concedibile

  • art. 54 Ordinamento Penitenziario

    Disciplina della liberazione anticipata come beneficio penitenziario; nella vicenda si è valutato se i periodi di liberazione anticipata già fruiti dovessero essere detratti dalla nuova pena derivante dal riconoscimento della continuazione

  • Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021 (Nonaj)

    «la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito del riconoscimento della continuazione in un momento successivo all'inizio dell'esecuzione, non determina l'annullamento dell'ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione»

    Giurisprudenza che afferma il principio per cui la rinnovata quantificazione della pena in fase esecutiva non cancella l'ordine di esecuzione già formato né autorizza a 'ripetere' la sospensione precedente

  • Sez. 1, n. 33054 del 13/07/2011 (Gallo)

    Orientamento secondo cui il beneficio della liberazione anticipata già fruito in relazione all'esecuzione di una sentenza non si estende automaticamente all'esecuzione di pena per altro reato successivamente posto in continuazione

Massime di principio

  • La rideterminazione della pena in esecuzione successiva al riconoscimento della continuazione non annulla l'ordine di esecuzione esistente né giustifica la ripetizione della sospensione antecedente: il nuovo calcolo produce l'aggiornamento dell'esecuzione senza rimettere automaticamente in discussione provvedimenti esecutivi già emessi
  • Il beneficio della liberazione anticipata, già concesso e fruito in relazione all'esecuzione di una specifica condanna, non si trasferisce automaticamente ad altra esecuzione anche se le condanne vengono poi riconosciute in continuazione; occorre verificare caso per caso come i periodi siano stati computati nei precedenti provvedimenti di cumulo
  • È onere del ricorrente/istante fornire una contestazione specifica e documentata della ricostruzione operata dall'organo esecutivo e dal giudice dell'esecuzione; deduzioni generiche sul mancato computo non sono sufficienti
  • Quando il giudice della continuazione rimette al magistrato esecutivo l'emissione di un nuovo ordine di esecuzione, eventuali contestazioni devono essere dirette e fondate sul nuovo ordine concreto emesso; le istanze meramente prospettive o pareri non sostituiscono l'atto esecutivo
  • In fase di incidente di esecuzione è necessario ricostruire analiticamente i provvedimenti di cumulo e i benefici precedentemente concessi per stabilire correttamente il residuo di pena; la documentazione e la precisione contestuale sono fondamentali per ottenere rettifiche

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