Cassazione Penale, Ordinanza n. 14319/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Dal testo non emergono con precisione i reati originariamente contestati, né una statuizione di merito diversa da quella già resa in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22/10/2024. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, in generale, la responsabilità per i reati ascritti e, in particolare, due censure relative alla confisca del denaro. La Corte di cassazione rileva che il primo e il quarto motivo erano generici, risolvendosi in doglianze di fatto e sostanzialmente riproduttive di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomenti giuridici corretti, in una situazione di doppia conforme. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti eccentrici rispetto al contenuto delle decisioni di merito, poiché nessuna delle sentenze aveva disposto la confisca del denaro.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure generiche o di merito già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nell'ipotesi di doppia conforme, le doglianze che non individuino specifici vizi della decisione di appello e si limitino a reiterare contestazioni di fatto sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che risultino eccentrici rispetto al contenuto delle decisioni di merito, cioè riferiti a statuizioni che non sono state adottate dalle sentenze impugnate.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di causa non colpevole dell'errore processuale, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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