Cassazione Penale, Sentenza n. 40921/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado: 1) contestano la pronuncia di responsabilità di Riviera Angela per il reato di ricettazione in relazione ai beni rinvenuti nell'autovettura del coimputato, deducendo che non risulta la sua disponibilità/partecipazione rispetto agli oggetti trovati nel veicolo; 2) contestano la qualificazione come reato penale (falsità materiale / uso di certificazione amministrativa contraffatta) dell'apposizione di una targa adesiva sulla targa originale, sostenendo che si tratterebbe al più di un illecito amministrativo in quanto la modificazione è temporanea e non altera definitivamente la certificazione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la censura non fosse stata devoluta specificamente in appello e che, oltre a ciò, la questione fosse priva di interesse concreto poiché l'imputata aveva ricevuto una sanzione unica per la pluralità dei beni (nessun aumento per continuazione interna). Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui l'apposizione di una targa contraffatta anche se non definitiva integra la falsità materiale; la difesa non ha fornito un confronto specifico con tale motivazione. Per questi motivi la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La ricettazione è stata ritenuta in relazione ai beni sequestrati; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla partecipazione all'illecito per mancanza di devoluzione specifica in appello e per assenza di interesse concreto quando è stata irrogata una sanzione unica.
art. 110 c.p. (concorso di persone nel reato)
La contestazione del concorso nel reato rispetto ai beni trovati nel veicolo è stata giudicata generica e non adeguatamente devoluta alla Corte d'appello; pertanto la questione non è stata esaminata nel merito.
La Corte ha applicato la giurisprudenza secondo cui l'apposizione di una targa contraffatta su quella originale integra la falsità materiale anche se la modificazione non è definitiva o irreversibile; non è richiesta una alterazione permanente della certificazione per configurare il reato.
In connessione con la fattispecie della targa contraffatta, la Corte ha ritenuto che l'alterazione della targa mediante supporto adesivo può avere rilevanza penale e non limitarsi ad un illecito amministrativo, quando si configura falsità materiale.
Massime di principio
- In appello e in cassazione è essenziale devolvere in modo specifico le questioni che si intendono far esaminare: censure generiche o non specificamente formulate possono essere dichiarate inammissibili.
- Quando la pena inflitta è unica per più condotte e non sono stati applicati aumenti per continuazione, il ricorrente può perdere interesse a impugnare frazioni della condotta già assorbite nella sanzione unica.
- La giurisprudenza consiliare ammette che una manipolazione temporanea o non definitiva di elementi identificativi (per es. targa adesiva) possa integrare la falsità materiale; non è necessario che la falsificazione sia irreversibile.
- Nel formulare impugnazioni riguardanti questioni tecnico-giuridiche consolidate, è necessario confrontarsi esplicitamente con la giurisprudenza rilevante; la semplice reiterazione di censure senza argomentare il contrasto con precedenti può essere insufficiente.
- Se si contesta la disponibilità o la titolarità di beni trovati in luogo o veicolo intestato a terzi, è fondamentale proporre prove o argomentazioni precise sulla mancanza di disponibilità o di effettiva detenzione per evitare che la censura sia respinta per genericità.
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