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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 12/04/2022 che aveva dichiarato la responsabilità penale di Oriakhi Monday per violazione dell'art.14 del d.lgs. n.286/1998. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordine di allontanamento fosse illegittimo perché emesso in assenza di documento valido per l'espatrio e che, in tali casi, fosse dovuta l'espulsione con accompagnamento alla frontiera; di conseguenza, non sarebbe configurabile rilevanza penale per la mancata osservanza dell'ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'ordine di allontanamento ex art.14 d.lgs. n.286/1998 anche in presenza di incertezza sull'identità o in assenza di documenti validi per l'espatrio, richiamando precedenti giurisprudenziali. Ha inoltre escluso che la mancanza del documento costituisca giustificato motivo se l'imputato non dimostra di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo; nel caso di specie l'attivazione non è stata provata. Conseguentemente il rigetto del ricorso è seguito dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.286 del 1998, art.14

    art. 14 d.lgs. n.286/1998 (ordine di allontanamento dall'Autorità competente)

    L'ordine di allontanamento previsto dall'art.14 è legittimo anche quando vi sia incertezza sull'identità o manchino documenti per l'espatrio; la mancata esecuzione dell'ordine può integrare responsabilità penale salvo che lo straniero provi di essersi attivato per ottenere documenti sostitutivi che rendessero possibile l'esecuzione del provvedimento

  • Cass. Sez. I, n.20368 del 21/02/2006 (rv 234277)

    Cass. Sez. I n.20368/2006

    Confermato che non è ostativa all'emissione dell'ordine di allontanamento l'incertezza sull'identità dello straniero; la mancata identificazione può giustificare l'emissione dell'ordine invece dell'accompagnamento alla frontiera

  • Cass. Sez. I, n.9754 del 18/02/2010

    La mancanza di un documento valido per l'espatrio non integra di per sé un "giustificato motivo" che escluda la responsabilità penale, quando lo straniero non prova di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo

Massime di principio

  • Un ordine di allontanamento ex art.14 d.lgs. 286/1998 può essere legittimamente emesso anche in assenza di un documento valido per l'espatrio, specialmente se sussiste incertezza sull'identità.
  • La semplice assenza di documento per espatrio non esclude automaticamente la rilevanza penale per la mancata osservanza dell'ordine: il soggetto deve provare di essersi attivato per ottenere documenti sostitutivi o il titolo necessario.
  • Il carico probatorio sull'attivazione per ottenere documenti sostitutivi riguarda lo straniero che contesta la sanzione: senza prove di tale attivazione la difesa risulta inefficace.
  • Se lo Stato, nel provvedimento di espulsione, documenta difficoltà di identificazione, l'amministrazione può legittimamente optare per un ordine di allontanamento piuttosto che per l'accompagnamento immediato alla frontiera.
  • In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente e in modo verificabile ogni iniziativa presa per procurarsi documenti validi (richieste all'autorità consolare, istanze, ricevute), poiché ciò è determinante in sede penale e amministrativa.
  • La strategia difensiva efficace è dimostrare l'impossibilità oggettiva di ottenere i documenti o l'avvenuta attivazione, altrimenti la giurisprudenza tende a ritenere irrilevante la sola mancanza del documento.

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