Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2023 del 18/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 12/04/2022 che aveva dichiarato la responsabilità penale di Oriakhi Monday per violazione dell'art.14 del d.lgs. n.286/1998. Il ricorrente deduceva erronea applicazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che l'ordine di allontanamento fosse illegittimo perché emesso in assenza di documento valido per l'espatrio e che, in tali casi, fosse dovuta l'espulsione con accompagnamento alla frontiera; di conseguenza, non sarebbe configurabile rilevanza penale per la mancata osservanza dell'ordine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'ordine di allontanamento ex art.14 d.lgs. n.286/1998 anche in presenza di incertezza sull'identità o in assenza di documenti validi per l'espatrio, richiamando precedenti giurisprudenziali. Ha inoltre escluso che la mancanza del documento costituisca giustificato motivo se l'imputato non dimostra di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo; nel caso di specie l'attivazione non è stata provata. Conseguentemente il rigetto del ricorso è seguito dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n.286/1998 (ordine di allontanamento dall'Autorità competente)
L'ordine di allontanamento previsto dall'art.14 è legittimo anche quando vi sia incertezza sull'identità o manchino documenti per l'espatrio; la mancata esecuzione dell'ordine può integrare responsabilità penale salvo che lo straniero provi di essersi attivato per ottenere documenti sostitutivi che rendessero possibile l'esecuzione del provvedimento
Cass. Sez. I, n.20368 del 21/02/2006 (rv 234277)
Cass. Sez. I n.20368/2006
Confermato che non è ostativa all'emissione dell'ordine di allontanamento l'incertezza sull'identità dello straniero; la mancata identificazione può giustificare l'emissione dell'ordine invece dell'accompagnamento alla frontiera
Cass. Sez. I, n.9754 del 18/02/2010
La mancanza di un documento valido per l'espatrio non integra di per sé un "giustificato motivo" che escluda la responsabilità penale, quando lo straniero non prova di essersi attivato per ottenere un documento sostitutivo
Massime di principio
- Un ordine di allontanamento ex art.14 d.lgs. 286/1998 può essere legittimamente emesso anche in assenza di un documento valido per l'espatrio, specialmente se sussiste incertezza sull'identità.
- La semplice assenza di documento per espatrio non esclude automaticamente la rilevanza penale per la mancata osservanza dell'ordine: il soggetto deve provare di essersi attivato per ottenere documenti sostitutivi o il titolo necessario.
- Il carico probatorio sull'attivazione per ottenere documenti sostitutivi riguarda lo straniero che contesta la sanzione: senza prove di tale attivazione la difesa risulta inefficace.
- Se lo Stato, nel provvedimento di espulsione, documenta difficoltà di identificazione, l'amministrazione può legittimamente optare per un ordine di allontanamento piuttosto che per l'accompagnamento immediato alla frontiera.
- In situazioni analoghe conviene documentare tempestivamente e in modo verificabile ogni iniziativa presa per procurarsi documenti validi (richieste all'autorità consolare, istanze, ricevute), poiché ciò è determinante in sede penale e amministrativa.
- La strategia difensiva efficace è dimostrare l'impossibilità oggettiva di ottenere i documenti o l'avvenuta attivazione, altrimenti la giurisprudenza tende a ritenere irrilevante la sola mancanza del documento.
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