Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 468/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017; - dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 – MTI-2”, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/IDR, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;

Giustizia amministrativa201600570

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata quindi svolta una decisione nel merito delle censure contro la disciplina tariffaria impugnata. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato e modifica del metodo tariffario idrico 2016-2019

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e le modifiche apportate all'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 74 c.p.a.

    Il provvedimento è pronunciato in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.

  • decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

    La pronuncia è richiamata quale ragione per la compensazione delle spese, in considerazione delle novità da essa apportate; il testo non ne espone il contenuto.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame nel merito delle censure dedotte.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese processuali quando il giudice ravvisi ragioni connesse a sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieRegolazione dell'energia (ARERA)Servizio idrico integratoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAutorità indipendenti e regolazioneServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.