Sentenza n. 468/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017, avente per oggetto “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017; - dell'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il “Metodo Tariffario Idrico 2016-2019 – MTI-2”, come modificato dalla citata delibera 918/2017/R/IDR, pubblicato sul sito internet dell'Autorità in data 28 dicembre 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente. Non è stata quindi svolta una decisione nel merito delle censure contro la disciplina tariffaria impugnata. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione delle novità apportate dalla decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Atto impugnato: delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico recante l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato e modifica del metodo tariffario idrico 2016-2019
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso e motivi aggiunti, la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 918/2017/R/IDR del 27 dicembre 2017 e le modifiche apportate all'Allegato A alla delibera 664/2015/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Idrico 2016-2019. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.
Norme richiamate
Il provvedimento è pronunciato in forma semplificata ai sensi della disposizione richiamata nell'epigrafe.
decisione n. 16 del 2025 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato
La pronuncia è richiamata quale ragione per la compensazione delle spese, in considerazione delle novità da essa apportate; il testo non ne espone il contenuto.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse comporta l'improcedibilità del ricorso, senza esame nel merito delle censure dedotte.
- La sopravvenuta carenza di interesse può giustificare la compensazione delle spese processuali quando il giudice ravvisi ragioni connesse a sopravvenienze giurisprudenziali rilevanti.
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