Cassazione Penale, Sentenza n. 23379/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo che, sebbene l'atto di appello depositato il 30/06/2023 non contenesse l'elezione o la dichiarazione di domicilio, successivamente (fuori termini) il nuovo difensore aveva depositato una regolare elezione di domicilio presso la Corte di appello di L'Aquila, presso la quale era stata notificata la citazione per il giudizio di appello e dove il ricorrente aveva regolarmente comparso. Pertanto, il ricorrente deduceva che lo scopo della norma (assicurare la notificazione del decreto di citazione) era comunque raggiunto e che l'inammissibilità per mancata elezione doveva considerarsi sanata, anche alla luce della decisione delle Sezioni Unite De Felice (n. 13808/2024).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'onere del deposito dell'elezione o dichiarazione di domicilio previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. costituisca un requisito intrinseco e formale dell'atto di impugnazione; la sua inosservanza rende l'atto inidoneo a introdurre il grado di giudizio e determina la formazione del giudicato sostanziale, e pertanto non è suscettibile di sanatoria mediante un successivo deposito extratemporaneo. Pur richiamando i principi delle Sezioni Unite (che ammettono l'assolvimento dell'onere mediante richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione/e elezione presente nel fascicolo), la Corte ha constatato che l'atto di appello non conteneva né l'elezione né un richiamo valido e che il successivo deposito del 23/02/2024 è intervenuto oltre i termini, per cui non poteva sanare il vizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216 L.F.
Norma che definisce il delitto contestato all'imputato; citata per indicare il capo di imputazione ma non rilevante ai fini della questione procedurale sulla inammissibilità.
art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.
«L’onere del deposito dell'elezione o della dichiarazione di domicilio, previsto, a pena di inammissibilità dell'atto d'impugnazione, dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., può essere assolto anche con il richiamo espresso e specifico, in esso contenuto, ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione» (Sez. Un. De Felice, n. 13808/2024).
La disposizione impone un requisito formale e temporale dell'atto d'impugnazione; può essere assolto mediante richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione presente nel fascicolo, ma tale assolvimento deve essere compiuto nell'atto di impugnazione e non può essere sanato ex post.
Nel provvedimento è richiamato che l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. è stato abrogato dalla legge n. 114/2024, in vigore dal 25/08/2024.
L'abrogazione non opera retroattivamente rispetto alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024; deve applicarsi la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto d'impugnazione.
Ricondotto quale fonte della volontà legislativa che ha ispirato la previsione procedurale, con finalità di promuovere impugnazioni consapevoli e garantire celere e certa notificazione dell'atto introduttivo del giudizio d'appello.
art. 11 preleggi
Principio applicato per stabilire quale disciplina normativa si applica all'atto d'impugnazione: si deve fare riferimento alla legge vigente al momento del compimento dell'atto.
artt. 183 e 184 cod. proc. pen.
Richiamati per distinguere tra 'nullità' (suscettibile di sanatoria secondo specifiche disposizioni) e 'inammissibilità' (che non rientra nelle ipotesi di sanatoria previste da tali articoli).
Riferimento alla disciplina sulle modalità di presentazione dell'impugnazione e alla giurisprudenza che considera non sanabile la presentazione dell'impugnazione nel luogo o modo diverso da quelli prescritti.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in giurisprudenza per i casi in cui la mancata osservanza delle modalità di presentazione determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Norma citata dalla giurisprudenza per evidenziare che alcune forme di irregolarità (es. proposizione dell'impugnazione a giudice incompetente) hanno rimedi diversi e non sono assimilabili alle ipotesi di inammissibilità per modalità di presentazione.
Sezioni Unite, sent. n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Principio enunciato: si può assolvere l'onere del deposito dell'elezione/dichiarazione di domicilio anche con il richiamo espresso e specifico a precedente dichiarazione presente nel fascicolo, purché indicata in modo da consentire l'immediata individuazione del luogo di notificazione.
La decisione precisa i limiti di ammissibilità del richiamo a precedente elezione/dichiarazione: il richiamo deve essere espresso e specifico nell'atto di impugnazione; la regola però non autorizza a sanare un atto formalmente viziato mediante atti successivi extratemporanei.
Massime di principio
- L'elezione o la dichiarazione di domicilio è un requisito formale essenziale dell'atto di impugnazione: se mancante nell'atto, l'impugnazione è inammissibile e la carenza non può essere sanata con atti successivi depositati dopo i termini.
- Per assolvere l'onere previsto dall'art. 581, comma 1-ter, è ammesso il richiamo espresso e specifico nell'atto d'impugnazione a una precedente elezione/dichiarazione presente nel fascicolo, ma tale riferimento deve essere contenuto nell'atto introduttivo e consentire l'immediata identificazione del luogo per la notificazione.
- Il conseguimento materiale dello scopo della norma (la notificazione effettiva) non è di per sé sufficiente a sanare la mancanza formale dell'elezione/dichiarazione di domicilio; il rispetto delle forme procedurali nei termini è essenziale per preservare l'idoneità dell'impugnazione.
- Distinguere sempre tra nullità e inammissibilità: molte disposizioni di sanatoria operano solo per le nullità; l'inammissibilità dell'impugnazione produce effetti di giudicato sostanziale e difficilmente è emendabile.
- Prassi consigliata in casi similari: assicurarsi che l'atto di appello contenga esplicitamente l'elezione o la dichiarazione di domicilio o un richiamo puntuale e indicato al fascicolo; nominare tempestivamente il difensore e depositare tutta la documentazione necessaria nei termini processuali per evitare la perdita del grado di giudizio.
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