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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15752/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per nullità procedurali sostenendo che le notifiche (avviso di udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio, nonché decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale) sono state effettuate mediante "compiuta giacenza" all'indirizzo di residenza senza che il giudice abbia verificato l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato ai sensi degli artt. 420, 420-bis e 420-quater c.p.p., e senza disporre la rinnovazione della notifica a mani mediante la polizia giudiziaria; ne deriva difetto di contraddittorio all'udienza preliminare e nullità degli atti successivi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato la nullità dell'udienza preliminare e di tutti gli atti consequenziali (comprese le sentenze di primo e secondo grado) per difetto di contraddittorio, in quanto non risultava la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato nonostante le notifiche fossero state perfezionate per compiuta giacenza. La Corte ha annullato senza rinvio le sentenze di merito e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Macerata per l'ulteriore corso del procedimento, che dovrà iniziare con la fissazione di nuova udienza preliminare.

Norme richiamate

  • art. 420 c.p.p.

    La norma disciplina gli effetti della mancata presenza dell'imputato; la Corte rileva che la declaratoria di assenza deve rispettare le garanzie di conoscenza effettiva del procedimento.

  • art. 420-bis c.p.p.

    Stabilisce i presupposti per ritenere l'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato; la Corte sottolinea che la compiuta giacenza, da sola, non prova tale conoscenza senza ulteriori elementi.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Il processo è celebrato in absentia quando l'imputato ha espressamente rinunciato ad assistervi (primo comma), nonché quando "nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo" (secondo comma).

    La Cassazione ricorda che il processo in absentia è ammesso solo se sussiste certezza della conoscenza del procedimento; in assenza di tali condizioni non può procedersi e deve essere disposta la rinnovazione della notifica tramite polizia giudiziaria.

  • art. 420-quater c.p.p.

    "Se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria"

    Imposta l'obbligo di rinnovare la notifica mediante polizia giudiziaria quando non ricorrono le condizioni che consentono il processo in absentia; la Corte ha ritenuto che tale rinnovazione non sia stata eseguita.

  • art. 419 c.p.p.

    Regola l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare; la mancata valida conoscenza dell'avviso impedisce lo svolgimento del procedimento senza rinnovazione della notifica.

  • art. 429 c.p.p.

    Riguarda il decreto che dispone il giudizio; la Cassazione ha ritenuto nulla la successiva attività giudiziaria anche in relazione alla notifica di tale decreto se effettuata per compiuta giacenza senza prova di conoscenza.

  • art. 157 c.p.p.

    Norma tecnica sulle notificazioni a mezzo servizio postale e sulla "compiuta giacenza"; la Corte indica che la regolarità formale della notifica per compiuta giacenza non esonera il giudice dall'accertare l'effettiva conoscenza quando vi siano indizi che l'imputato non abbia avuto contezza dell'atto.

  • Legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifica art. 420-ter c.p.p.)

    La modifica ha precisato i casi in cui è legittimo celebrare il processo in absentia; la Cassazione applica tali principi restrittivi.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, Sentenza n. 31992 del 05/03/2018 (Rv. 273313 - 01)

    Richiamata per il principio secondo cui la compiuta giacenza, pur formalmente regolare, non è sufficiente a provare l'effettiva conoscenza se sussistono elementi che indicano l'assenza di tale conoscenza; impone la rinnovazione della notifica tramite polizia giudiziaria.

Massime di principio

  • La notifica per compiuta giacenza, seppure formalmente regolare, non prova di per sé l'effettiva conoscenza dell'imputato: il giudice deve valutare se sussistono elementi che rendono certa o meno la conoscenza.
  • Il processo in absentia è ammesso solo nelle ipotesi tassative previste dall'art. 420-ter c.p.p.; in mancanza di tali condizioni il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica a mezzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420-quater c.p.p.
  • La mancata verifica della conoscenza del procedimento e la mancata rinnovazione della notifica quando necessaria determinano la nullità assoluta dell'udienza preliminare e degli atti consequenziali, con la conseguente invalidità delle sentenze fondate su tali atti.
  • La nullità per difetto di contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento; pertanto il giudice di legittimità può annullare senza rinvio quando la nullità abbia travolto l'intero giudizio di merito.
  • Per il difensore: in caso di notifiche per compiuta giacenza è opportuno eccepire tempestivamente l'assenza di effettiva conoscenza e chiedere la rinnovazione della notifica; conservare e produrre ogni elemento che dimostri l'assenza di conoscenza (es. mancata nomina difensore, assenza di contatti, residenza effettiva diversa, ecc.).
  • Per l'ufficio notificante e il giudice: quando ci sono dubbi sull'effettiva ricezione occorre preferire la notifica personale tramite polizia giudiziaria per evitare nullità e rifacimenti del processo.

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