Cassazione Penale, Ordinanza n. 31175/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Nell'unico motivo di ricorso ha dedotto il mancato riconoscimento dello stato di necessità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle risultanze probatorie rispetto a quella accolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero prive del requisito di specificità e si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e in una ricostruzione alternativa della vicenda, senza confrontarsi effettivamente con l'apparato argomentativo della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il ricorso non ha inciso sul merito della responsabilità, ma è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle doglianze.
stato di necessità
La difesa aveva invocato la scriminante, ma la Corte ha ritenuto le doglianze non specifiche e comunque dirette a una non consentita rilettura del fatto, senza superare la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che deduce il mancato riconoscimento di una scriminante non può limitarsi a proporre una diversa versione dei fatti: deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione di merito e con gli elementi probatori valorizzati dal giudice di appello.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa della vicenda.
- La censura è priva di specificità quando non indica puntualmente gli errori logici o giuridici della sentenza impugnata, ma si limita a contrapporle una lettura soggettiva e diversa degli stessi fatti.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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