Cassazione Civile, Ordinanza n. 28278/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Poiché la rinuncia non era stata accettata dalla parte controricorrente, ha comunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei controricorrenti, liquidandole nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
La controversia nasceva da un'azione proposta davanti al Tribunale di Rimini con cui il proprietario di un fondo confinante chiedeva l'arretramento di tre distinti corpi di fabbrica realizzati dai vicini, deducendo la violazione delle distanze legali dal confine e dall'edificio frontistante di sua proprietà, con domanda di demolizione e ricostruzione con modificazioni di un preesistente unico fabbricato; chiedeva inoltre il risarcimento del danno e la disapplicazione della concessione edilizia ottenuta dai convenuti. I convenuti si opponevano e proponevano a loro volta domanda riconvenzionale per ottenere l'arretramento di alcuni manufatti realizzati sul fondo dell'attore in violazione delle distanze. Il Tribunale accoglieva solo in parte la domanda principale e in parte la riconvenzionale; la Corte d'appello di Bologna, su appello principale e incidentale, accoglieva parzialmente l'appello incidentale dei convenuti e rigettava la domanda di arretramento relativa all'edificio 'A', confermando per il resto. In Cassazione il soccombente proponeva cinque motivi, ma prima dell'esame nel merito depositava atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di legittimità; in mancanza di accettazione della rinuncia, restano dovute le spese secondo la soccombenza.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta depositata, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- Se la rinuncia al ricorso non è accettata dalla controparte, il giudice deve comunque provvedere sulle spese del giudizio, che seguono la soccombenza del ricorrente rinunciante.
Come è indicizzato
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