Cassazione Civile, Ordinanza n. 12610/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica IVA per l’anno 1997, annullato in primo e secondo grado su iniziativa della società contribuente, che aveva dedotto anche vizi di motivazione dell’atto impositivo. Il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di merito era stato respinto. Con il presente ricorso per revocazione, l’Agenzia sostiene che la Corte di cassazione, nel rigettare il precedente ricorso, sarebbe incorsa in un errore di percezione: non avrebbe considerato che il ricorso originario era invece specifico e autosufficiente, perché individuava il punto dell’atto di appello in cui si evidenziava che la documentazione extracontabile non proveniva integralmente dall’abitazione di un soggetto, ma in parte dai locali della società e in parte da un accesso domiciliare autorizzato. La società contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi autonome: una di merito, relativa al giudicato esterno formatosi sulla inutilizzabilità della documentazione extracontabile per l’anno 1997, e una di rito, relativa alla asserita carenza di specificità e autosufficienza del ricorso originario. Poiché il ricorso per revocazione ha attinto solo la seconda ratio e non ha censurato la statuizione sul giudicato esterno, è mancato l’interesse all’impugnazione. Non sono state regolate le spese per difetto di attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre dato atto della non debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono le condizioni previste dalla norma.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
La misura dell’ulteriore importo dovuto, se dovuto, è quella prevista per il ricorso ai sensi del comma 1 bis, richiamato dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Quando una decisione si fonda su plurime rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione o per revocazione è inammissibile per difetto di interesse se non colpisce tutte le rationes poste a base della decisione impugnata.
- Il ricorso per revocazione contro una sentenza della Corte di cassazione non può essere accolto se l’errore dedotto riguarda solo una delle ragioni decisive della pronuncia e resta intatta un’altra autonoma ratio idonea da sola a sorreggere il decisum.
- In presenza di una statuizione di merito fondata su giudicato esterno, la mancata censura di tale statuizione rende irrilevanti le doglianze dirette esclusivamente contro ulteriori profili della motivazione.
- L’inammissibilità del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’applicazione del regime del contributo unificato aggiuntivo previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
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