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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12515/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Avellino che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti dello stesso (capo a: art. 650 c.p.; capo c: art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006; capo d: art. 13, comma 1, d.lgs. 209/2003; capo f: artt. 37 e 39 d.P.R. 547/1955). Denuncia: 1) rigetto immotivato della richiesta di trattazione orale in appello nonostante la presenza del difensore; 2) erronea dichiarazione di tardività dell'appello perché l'imputato era contumace in primo grado e l'avviso di deposito fu notificato il 29/07/2015 (art. 15-bis legge 67/2014), per cui l'appello depositato il 12/09/2015 sarebbe stato tempestivo considerando la sospensione feriale; 3) illegittima condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile che non aveva contribuito e che avrebbe indotto a errore sulla tempestività dell'impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per la maggior parte dei motivi (in particolare il secondo motivo, ritenuto "inammissibile originariamente" perché l'appello non deduceva elementi "ictu oculi" idonei ad escludere la responsabilità penale come richiesto per ottenere una declaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.; il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse). Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha annullato senza rinvio le statuizioni civili e la condanna alle spese processuali a favore della parte civile, poiché quando la prescrizione è maturata prima della pronuncia di primo grado il giudice d'appello non può confermare le statuizioni civili né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Nel resto il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 129, comma 2, codice di procedura penale

    La Corte richiede che, per ottenere l'immediata declaratoria di proscioglimento in appello per manifesta evidenza (ictu oculi), l'appellante debba dedurre motivi specifici e elementi nei fatti che dimostrino in modo evidente e non contestabile l'assenza del fatto, la non commissione da parte sua o l'irrilevanza penale, consentendo così il proscioglimento senza ulteriore istruttoria.

  • art. 15-bis, legge 28/04/2014, n. 67 (richiamata dal ricorrente)

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado; la Corte non entra nel merito della tempestività definitiva dell'impugnazione ma sottolinea che, indipendentemente dalla notificazione, l'appello era comunque inammissibile per mancanza dei requisiti di cui all'art. 129 c.p.p.

  • artt. 37 e 39, D.P.R. 547/1955 (normativa sulla prevenzione incendi)

    La Corte osserva che la verifica dell'osservanza di tale normativa può richiedere accertamenti concreti (superfici, quantità di materiali, ecc.) che escludono una pronta valutazione "ictu oculi" e dunque non costituiscono motivo idoneo per la declaratoria immediata di proscioglimento.

  • art. 568, comma 4, c.p.p. e pronuncia Corte Cost. n. 111/2022

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111/2022, ha dichiarato incostituzionale l'interpretazione che escludeva l'interesse a impugnare in cassazione delle sentenze di appello che dichiarino la prescrizione in forma predibattimentale, sottolineando la prevalenza del rispetto del contraddittorio. La Corte di cassazione, nel caso concreto, distingue la pronuncia adottata in primo grado dalla pronuncia d'appello e valuta l'interesse concreto del ricorrente.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. U. n. 39614/2022, Pavich; Sez. 3, n. 9081/2013)

    Principio applicato: qualora la prescrizione sia maturata prima della pronuncia di primo grado, il giudice d'appello non può confermare le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado né condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile; queste statuizioni devono essere annullate.

Massime di principio

  • Se si impugna una sentenza di proscioglimento per prescrizione, l'appellante deve dedurre nell'atto di appello elementi chiari e specifici, "ictu oculi", che dimostrino l'evidente innocenza o l'irrilevanza penale del fatto per ottenere una declaratoria immediata di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; in mancanza l'appello è originariamente inammissibile.
  • Quando la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, le eventuali statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado non possono essere confermate dal giudice d'appello e devono essere annullate: l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile.
  • La mancata attivazione del contraddittorio in appello può costituire motivo di annullamento solo se l'annullamento può concretamente vantaggiare il ricorrente; in caso contrario (assenza di interesse concreto a diverso giudizio) il ricorso per legittimità può essere dichiarato improcedibile o inammissibile.
  • Se l'imputato intende preservare il diritto al contraddittorio in grado di appello quando la prescrizione è già stata dichiarata in primo grado, dovrebbe espressamente manifestare, già nell'atto di appello, la volontà di rinunciare alla prescrizione per rendere efficace il contraddittorio e mantenere interesse all'impugnazione.
  • Nel valutare la tempestività dell'impugnazione a seguito di notifiche e sospensioni feriali, è fondamentale che l'appellante documenti chiaramente la ricezione degli atti e la computazione dei termini; tuttavia tale valutazione non supplisce all'obbligo di dedurre i requisiti sostanziali richiesti per la validità dell'impugnazione.

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