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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08746/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, ultima parte, c.p.p. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La Corte di appello, con sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva accolto il concordato tra le parti e, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per il reato a lui ascritto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che il ricorso ripropone doglianze attinenti a motivi rinunciati con l'accordo in appello, in particolare questioni relative alla possibile applicazione dell'art. 129 c.p.p., e che tali censure non sono consentite dopo il concordato, essendo la cognizione del giudice di legittimità limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. Il motivo di ricorso è inoltre ritenuto del tutto generico.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente il concordato in appello; l'accordo tra le parti comporta la rinuncia ai motivi non coltivabili in cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti.

  • art. 129 c.p.p.

    la relativa questione non può essere riproposta in cassazione se rientra tra i motivi rinunciati con il concordato in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. 2, n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619-01

    precedente conforme sul principio per cui, avverso la sentenza da concordato in appello, è inammissibile il ricorso che riproponga motivi rinunciati.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di appello resa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è proponibile solo per questioni non coperte dalla rinuncia concordata; non è consentita la riproposizione dei motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato.
  • La rinuncia ai motivi nel concordato in appello preclude al giudice di legittimità di riesaminare doglianze che investano, direttamente o indirettamente, quegli stessi profili.
  • Un ricorso per cassazione fondato su censure generiche e su motivi non consentiti è dichiarato inammissibile de plano.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa ostativa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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