Cassazione Civile, Ordinanza n. 28246/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte istante)
La controversia
La parte istante ha proposto, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., domanda di correzione di errore materiale dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19241/2022, che aveva rigettato il suo ricorso e l'aveva condannata alle spese in favore dell'INPS. La ricorrente in correzione ha dedotto che la Corte non aveva tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali per limiti reddituali resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., dichiarazione che risultava presentata al momento dell'iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione e ribadita nel ricorso stesso. L'INPS non ha svolto difese in questa sede. La questione riguardava quindi la rettifica della statuizione sulle spese, ritenuta erronea perché contraria al contenuto obbligato derivante dall'esenzione dichiarata.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile e fondata l'istanza di correzione. Ha affermato che, nei giudizi per prestazioni previdenziali o assistenziali, la dichiarazione resa nelle forme dell'art. 152 disp. att. c.p.c. determina un contenuto sostanzialmente predeterminato e obbligato della decisione sulle spese; pertanto, la mancata considerazione dell'esenzione integra un errore materiale emendabile con il rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c. La Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza precedente, sostituendo la formula motiva "Spese secondo soccombenza" con l'enunciato secondo cui la parte ricorrente è esente dal pagamento delle spese di lite, e sostituendo la condanna alle spese nel dispositivo con la dichiarazione che la parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della natura peculiare dello stesso.
Norme richiamate
Rimedio utilizzabile per correggere un errore materiale nell'ordinanza di legittimità quando la statuizione è stata formulata in modo difforme da un contenuto decisionale già predeterminato.
La dichiarazione di esenzione per limiti reddituali nei giudizi previdenziali o assistenziali comporta l'inapplicabilità della condanna alle spese, con effetto sostanzialmente obbligato per il giudice.
Massime di principio
- Nei giudizi in materia previdenziale o assistenziale, la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese resa nelle forme di legge vincola il giudice alla non condanna della parte istante alle spese processuali.
- La mancata considerazione della dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dall'art. 391-bis c.p.c., quando la statuizione sulle spese abbia contenuto predeterminato e obbligato.
- Quando la correzione riguarda esclusivamente la regolazione delle spese in un procedimento di questo tipo, non è dovuta una nuova statuizione sulle spese del procedimento di correzione, in ragione della sua peculiare natura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28234/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28235/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28236/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28237/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28238/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28241/2023 del 09/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →