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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13761 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento ICI per il 2005, relativo a due fabbricati di proprietà della cooperativa, destinati alla manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci. La società contestava l’imponibilità: in primo luogo invocava lo ius superveniens del D.L. n. 70/2011, sostenendo che le nuove disposizioni consentissero il riconoscimento retroattivo della ruralità e l’esenzione anche per immobili non censiti nelle categorie rurali; in subordine affermava che la strumentalità agricola fosse sufficiente a escludere l’ICI indipendentemente dal classamento catastale. La CTR aveva confermato l’imponibilità, pur escludendo le sanzioni, poiché gli immobili risultavano censiti in categorie diverse da A/6 o D/10.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha confermato che, per gli immobili iscritti in catasto, l’esenzione ICI per ruralità presuppone il classamento rurale pertinente (A/6 per le abitazioni e D/10 per gli immobili strumentali), oppure l’impugnazione della diversa classificazione; il giudice tributario non può riconoscere incidentalmente la ruralità in contrasto con il classamento vigente. Le norme sopravvenute consentivano una variazione catastale con effetti retroattivi, ma tali effetti non coprivano l’anno d’imposta 2005. È quindi rimasto fermo l’accertamento ICI per quell’anno; le sanzioni erano già state dichiarate non dovute dalla CTR e tale statuizione non è stata modificata. Spese di cassazione compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2

    Presupposto dell'imposta dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

    L’ICI colpisce il possesso dei fabbricati anche quando siano strumentali all’attività d’impresa; la strumentalità agricola, da sola, non esclude quindi l’imposta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)

    per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano

    La nozione di fabbricato ai fini ICI è collegata all’iscrizione o all’iscrivibilità nel catasto edilizio urbano, salvo l’esclusione prevista per le unità che possiedono i requisiti di ruralità.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni.

    L’esclusione dall’ICI riguarda gli immobili che possiedono i requisiti di ruralità, ma la sentenza, seguendo le Sezioni Unite, collega il riconoscimento della ruralità degli immobili già censiti alla corretta classificazione catastale.

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni

    Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 c.c. e in particolare destinate:...: i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative

    La ruralità può spettare anche a immobili strumentali di cooperative che manipolano o trasformano prodotti agricoli conferiti dai soci. Per gli immobili già censiti in una categoria diversa da quella rurale, tuttavia, occorre ottenere la variazione del classamento: la concreta destinazione agricola non basta da sola a disapplicare la classificazione catastale.

  • D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, convertito dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

    i contribuenti avevano la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante che l'immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, convertito in L. n. 133 del 1994 e modificato del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda".

    La procedura permetteva di domandare l’attribuzione delle categorie rurali sulla base dei requisiti posseduti continuativamente dal quinto anno precedente alla domanda. Secondo la Corte, l’efficacia retroattiva prevista da questa disciplina non si estendeva all’annualità 2005 oggetto della controversia.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214

    le domande di variazione di cui al predetto D.L. n. 70 del 2011, producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo".

    La disposizione attribuisce effetti alle domande di variazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità, ma non elimina la necessità della procedura catastale né comporta, nella fattispecie, l’esenzione per il 2005.

  • D.M. 26 luglio 2012, art. 1

    Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

    Gli immobili rurali sono classati secondo le regole catastali ordinarie; la ruralità degli immobili diversi da quelli censibili in D/10 risulta da una specifica annotazione catastale.

  • D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, art. 29, comma 8, convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14

    Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralita, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

    La norma salva gli effetti delle domande di variazione presentate entro il 30 giugno 2012, anche se oltre il termine originario. La sentenza la considera parte della disciplina procedurale per il riconoscimento catastale della ruralità, non una ragione per esentare automaticamente il fabbricato nell’anno 2005.

  • D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124

    le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione degli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui del D.L. 30 dicembre, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

    Le domande di variazione e l’annotazione catastale possono produrre effetti sul requisito di ruralità dal quinto anno precedente alla domanda. La Corte ha però ritenuto che tale retroattività non coprisse il periodo d’imposta 2005 in esame.

Massime di principio

  • Per i fabbricati già iscritti in catasto, l’esenzione ICI per ruralità non deriva dalla sola prova della concreta strumentalità agricola: occorre che il classamento catastale riconosca la ruralità oppure che la classificazione non rurale sia impugnata e modificata.
  • Le cooperative agricole possono ottenere il riconoscimento della ruralità per immobili destinati alla manipolazione o trasformazione dei prodotti conferiti dai soci; non è necessario che vi sia identità tra il proprietario dell’immobile e il titolare del fondo agricolo.
  • Il giudice tributario non può disapplicare incidentalmente il classamento catastale vigente per riconoscere l’esenzione di un immobile censito in una categoria diversa da quella rurale. La contestazione va indirizzata alla classificazione catastale attraverso la procedura competente.
  • Le disposizioni che consentono il riconoscimento retroattivo della ruralità operano nei limiti temporali stabiliti dalla legge: occorre verificare la data della domanda e l’annualità d’imposta controversa, senza presumere che la retroattività copra qualunque periodo precedente.
  • Per gli immobili non iscritti in catasto, la ruralità può invece essere accertata direttamente dal giudice tributario; chi invoca l’esenzione deve provare i requisiti previsti dall’art. 9 del D.L. n. 557/1993.

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