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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38351/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di revisione avverso la sentenza irrevocabile della Corte d'Assise di Palermo (31/10/2018, irrevocabile dal 23/02/2021) con condanna per omicidio premeditato di Andrea Cottone e occultamento di cadavere basata sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Mario Cusimano e Stefano Lo Verso. Si deduceva: (i) nullità per mancata partecipazione all'udienza del 22/09/2022 nonostante una dichiarazione del detenuto resa il 21/09/2022 con la quale rinunciava alla partecipazione solo fino alle ore 9.30 e quindi manifestava la volontà di partecipare dopo tale ora; (ii) violazione dei diritti di difesa e censura sull'incompatibilità della responsabilità di Fontana con l'assoluzione, in altro giudizio, del presunto concorrente Michele Rubino che aveva invece portato a ritenere inattendibili le dichiarazioni di Lo Verso, con implicazioni sulla fondatezza della condanna di Fontana.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello di Caltanissetta non ha attivato il videocollegamento per consentire la partecipazione del detenuto Fontana, il quale aveva tempestivamente manifestato la volontà di partecipare dall'ora 9.30 in poi. Sulla base del principio consolidato (traduzione o partecipazione a distanza necessaria se il detenuto esprime volontà di partecipare) ha dichiarato la nullità assoluta del giudizio camerale. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato gli atti per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Caltanissetta. Gli altri motivi sono stati ritenuti assorbiti e quindi non decisi.

Norme richiamate

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla regolarità del procedimento; in generale riguarda le nullità derivanti da violazioni procedurali; la Corte ha rilevato una nullità assoluta per mancata partecipazione del detenuto.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiesto dal ricorrente come parametro di nullità connessa a difetto di partecipazione; la Corte ha esaminato la tempestiva dichiarazione di rinuncia parziale e la mancata attivazione del collegamento.

  • art. 603, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Richiamato nel secondo motivo relativo ai presunti vizi di revisione per errore di fatto; il motivo è stato assorbito e non deciso nel merito.

  • art. 636 cod. proc. pen.

    Regola il giudizio di revisione dopo l'ammissione; la Corte ha richiamato l'applicabilità delle norme sul dibattimento e l'obbligo di rispettare le norme procedurali che assicurano la partecipazione dell'imputato.

  • art. 634 cod. proc. pen.

    Citato per spiegare che la Corte di appello aveva già superato la delibazione di ammissibilità e quindi si applicavano le disposizioni previste dall'art. 636.

  • art. 601 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma di rinvio per l'emissione del decreto di citazione nel giudizio di revisione; contesto procedurale richiamato dalla Corte.

  • art. 484 cod. proc. pen.

    Norma sul procedimento dibattimentale e costituzione delle parti richiamata dalla Corte nell'ambito del rispetto del diritto di partecipazione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato per i casi in cui manchi l'udienza preliminare e per la disciplina delle dichiarazioni di assenza; la Corte lo ha richiamato nel ragionamento sulla partecipazione dell'imputato.

  • art. 420-ter, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Stabilisce le modalità di rinuncia alla partecipazione; la Corte ha ritenuto che la dichiarazione di Fontana non fosse una rinuncia totale ma limitata fino alle 9.30, pertanto non vi era rinuncia alla partecipazione.

  • art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la partecipazione a distanza; la Corte ha esteso i principi della necessità di assicurare la presenza anche alla modalità telematica, richiamando la nullità se la partecipazione non è effettivamente garantita.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la forma di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; la Corte ha dichiarato ammissibili i motivi nei limiti richiesti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni e proroghe

    Richiamato in relazione alla trattazione con intervento delle parti e alla disciplina temporanea sulle modalità di svolgimento dei ricorsi in relazione al periodo emergenziale; contestualizza la trattazione del ricorso.

  • artt. 24, 27, 11 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come riferimento ai diritti di difesa e alla responsabilità penale personale; la Corte li ha considerati nel quadro complessivo dei diritti fondamentali connessi alla partecipazione.

Massime di principio

  • La partecipazione del detenuto al giudizio (anche a distanza) è un requisito essenziale del giusto processo: se il detenuto manifesta tempestivamente la volontà di partecipare, il giudice deve attivare i mezzi necessari (traduzione o videocollegamento). La mancata attuazione determina nullità assoluta del giudizio.
  • Una rinuncia alla partecipazione deve essere inequivoca e limitata: una dichiarazione che rinuncia solo fino a un'ora determinata non equivale a rinuncia totale; la Corte deve rispettare la volontà del detenuto e garantirne la partecipazione nei termini indicati.
  • La disciplina procedurale del giudizio di revisione applica, in quanto compatibili, le norme del dibattimento ordinario; pertanto vanno osservate le stesse garanzie difensive, inclusa la costituzione effettiva delle parti e la possibilità di partecipare telematicamente.
  • I vizi processuali rilevanti che incidono sulla possibilità di esercitare la difesa sono idonei a determinare l'annullamento anche quando la questione sostanziale (ad es. l'attendibilità di un collaboratore) resti ancora controversa: in tali casi la Corte può rinviare per nuovo giudizio per consentire la valutazione piena del merito nel rispetto delle garanzie procedurali.
  • La semplice acquisizione di una sentenza di assoluzione di un coimputato non determina automaticamente la revisione della condanna altrui; occorre dimostrare che la nuova circostanza costituisca un errore di fatto determinante per la decisione precedente secondo i criteri previsti per la revisione.

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