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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11923/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e, in particolare, contestazione del rigetto della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare ("danno di speciale tenuità"). Il ricorrente ha sostenuto che: i creditori erano noti per contratto di cessione d'azienda; la mancata insinuazione nel passivo sarebbe stata volontaria e non ostacolata; la procedura fallimentare aveva un unico creditore insinuato e la riduzione della posta passiva a euro 20.000 attesterebbe l'assenza di danno rilevante; inoltre ha richiamato la precedente assoluzione rispetto ad altre contestazioni (simulata cessione). Denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la linea interpretativa secondo cui, nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento o la mancata consegna delle scritture contabili ostacola la dimostrazione del carattere di speciale tenuità del danno arrecato alla massa creditoria: l'assenza dei libri impedisce di verificare l'incidenza delle condotte sulla possibilità di esercitare azioni revocatorie e altre tutele dei creditori. La Corte del rinvio aveva motivato correttamente che la sola mancata insinuazione dei creditori non prova l'assenza di danno e che l'accordo su una posta passiva ridotta a euro 20.000 non dimostra che non esistano ulteriori crediti non soddisfatti; anzi la possibilità astratta che azioni revocatorie non siano state esperite per mancanza di scritture può comportare danno significativo. Ricorso respinto; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    La circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" va valutata in relazione al danno effettivo alla massa creditoria, in particolare all'incidenza che le condotte hanno avuto sulla possibilità di esercitare azioni revocatorie e altre azioni a tutela dei creditori; l'assenza o l'occultamento delle scritture contabili che impedisce tale verifica esclude l'attenuante.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha esaminato tali censure e le ha ritenute infondate quanto alla valutazione del danno.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti nella riproduzione del motivo di ricorso; disciplina modalità di esposizione del ricorso in Cassazione.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per giustificare la requisitoria scritta del Pubblico Ministero (procedura consentita dalla normativa emergenziale/organizzativa indicata).

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Norma richiamata nel corpo del provvedimento di merito in relazione all'irrogazione delle pene accessorie e alla loro determinazione temporale da parte della corte territoriale.

  • Giurisprudenza della Sez. 5 (es. n. 7888/2018; n. 25034/2023)

    Giurisprudenza consolidata della Sezione penale che afferma come, in caso di bancarotta documentale, l'occultamento delle scritture rende inidonea la concessione della attenuante del danno di particolare tenuità poiché impedisce la ricostruzione degli effetti delle condotte sulla massa creditoria.

Massime di principio

  • Nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, la circostanza attenuante del "danno di speciale tenuità" richiede prova concreta e documentale che il danno alla massa creditoria sia effettivamente minimo; la mera assenza di insinuazioni dei creditori non è prova sufficiente.
  • L'occultamento o la mancata consegna delle scritture contabili costituisce un forte elemento ostativo al riconoscimento dell'attenuante, perché impedisce di accertare se e quanto le condotte abbiano pregiudicato la possibilità di esperire azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori.
  • Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante, l'imputato deve fornire elementi specifici (es. rendiconti del curatore, pagamenti documentati ai creditori, atti che dimostrino la totale soddisfazione dei crediti o l'assenza di pregiudizio per la massa) che dimostrino la reale esiguità del danno.
  • La riduzione della posta passiva in sede di concordato o per accordo con un solo creditore non dimostra automaticamente l'assenza di danno per l'intera massa creditoria; occorre verificare se esistano altri creditori non soddisfatti.
  • Il sindacato di legittimità sulla valutazione del fatto è limitato: se la Corte di merito fornisce una motivazione logica e coerente, la Cassazione non può sostituirsi con una lettura alternativa degli elementi di prova.

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