Cassazione Penale, Sentenza n. 34355/2022 del 16/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 22/02/2021 che confermava la condanna del Tribunale di Milano (08/01/2019) per furto aggravato e ricettazione. Denuncia la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio perché eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario che non aveva mai avuto contatti reali con l'imputato, e deduce la violazione degli artt. 420-bis e 420-quater cod. proc. pen., anche alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23948/2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che non fosse dimostrata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato e il difensore domiciliatario, per cui mancava la certezza che l'imputato avesse avuto conoscenza della chiamata in giudizio. Perciò il processo si è svolto in violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e le sentenze di primo e secondo grado sono state annullate senza rinvio; gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Milano per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
Per il processo in assenza la norma richiede la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio. Ai fini della procedibilità non è sufficiente una notifica formalmente regolare se non si prova l'effettiva conoscenza; l'unica forma che garantisce tale certezza è la notifica a mani proprie.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Prevede che, quando il giudice non abbia la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio, debba disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria: il sistema privilegia l'effettività della conoscenza rispetto alla conoscenza presunta.
La riforma ha superato il modello del processo in contumacia introducendo il processo in assenza volontaria, con maggiori garanzie e l'esigenza che l'imputato sia personalmente informato della vocatio in ius.
Sentenza Sezioni Unite n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish)
Ha stabilito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente per dichiarare l'assenza: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tale da consentire di ritenere certa la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata per la trattazione senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori; rilevante solo ai fini del procedimento di udienza in Cassazione.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non vale automaticamente come prova che l'imputato abbia avuto conoscenza della citazione: è necessario verificare l'effettivo rapporto professionale e i contatti tra difensore e assistito.
- Se il giudice non ha la certezza che l'imputato sia stato personalmente informato, deve disporre la notifica personale ad opera della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 420-quater; in mancanza la celebrazione del processo è nulla.
- La regola introdotta dalla riforma del 2014 privilegia l'effettività della conoscenza della vocatio in ius rispetto alla mera validità formale della notifica; il processo in assenza è ammesso solo quando la conoscenza sia certa o volontaria.
- La mancata verifica da parte dei giudici dell'effettività del rapporto con il difensore domiciliatario può comportare l'annullamento delle sentenze di primo e secondo grado e la rinnovazione o prosecuzione del procedimento davanti al giudice di merito.
- In situazioni analoghe la difesa deve eccepire tempestivamente la nullità della notificazione e fornire elementi per dimostrare l'assenza di contatti; il giudice d'ufficio deve accertare tali elementi prima di procedere in assenza.
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