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Sentenza

Sentenza n. 432/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento - della nota del 14 luglio 2025, prot. n. 7543, con cui il Comune di Mandatoriccio - Area Affari Generali, ha posto il veto all'attività di “Gestione autorimesse - Autorimessa a cielo aperto - Parcheggio” di cui alla SCIA presentata dalla ditta ricorrente il 7 luglio 2025; - ove occorra, del parere istruttorio dell'Ufficio urbanistico ivi citato del 9 luglio 2025; - ove occorra, del precedente divieto prot. n. 6726 del 25 giugno 2025 del Comune di Mandatoriccio - Area Affari Generali e del parere urbanistico del 20 giugno 2025;

Giustizia amministrativa202501316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto immediato di prosecuzione dell’attività di autorimessa a cielo aperto e parcheggio, adottato in relazione alla SCIA del 7 luglio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa segnalante)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha impugnato il provvedimento comunale che ha vietato la prosecuzione dell’attività segnalata mediante SCIA, relativa a un parcheggio all’aperto limitato alla particella n. 321, di circa 900 mq, acquisita nella disponibilità dell’impresa mediante contratto di comodato. Il Comune aveva fondato il divieto su un parere tecnico negativo dell’Ufficio urbanistica, ritenendo l’attività incompatibile con la destinazione urbanistica vigente, ricadente in fascia di rispetto ferroviario e contrastante con vincoli speciali di inedificabilità. L’unico motivo dedotto riguardava l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché la violazione del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e dei principi in materia di fascia di rispetto ferroviaria. L’impresa ha evidenziato, da un lato, che lo stesso Comune aveva certificato nel 2018 la compatibilità urbanistica della realizzazione di un parcheggio su un’area più ampia, comprendente anche la particella n. 321, e, dall’altro, che la nuova SCIA riguardava esclusivamente un parcheggio all’aperto, senza costruzione di edifici o manufatti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il divieto del 14 luglio 2025, facendo salvi i poteri dell’amministrazione di riesaminare la questione. Quanto alla presunta incompatibilità urbanistica, il Collegio ha rilevato la contraddittorietà del provvedimento con la certificazione comunale del 28 dicembre 2018, che aveva accertato la compatibilità urbanistica di un parcheggio su una superficie più ampia, comprendente la particella interessata dalla nuova SCIA. Il mero richiamo al contrasto con la destinazione urbanistica vigente, privo di ulteriori spiegazioni, è stato ritenuto immotivato. Quanto alla fascia di rispetto ferroviario, il TAR ha interpretato l’art. 49 d.P.R. n. 753/1980, che vieta di costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti entro trenta metri dal limite della zona di occupazione della rotaia più vicina, ritenendo che tale divieto non si applichi alla realizzazione di un semplice parcheggio all’aperto privo di edifici o manufatti. Le successive indicazioni di RFI relative a un varco non autorizzato e a un gazebo laterale non sono state ritenute decisive ai fini della controversia. Il Comune non è stato condannato alla rifusione delle spese, che sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 d.P.R. 160/2010

    La disposizione è richiamata nel parere tecnico comunale quale base del procedimento di verifica della compatibilità dell’attività segnalata con la disciplina urbanistica.

  • art. 49 d.P.R. 753/1980

    Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

    Il divieto riguarda la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti e non è stato ritenuto applicabile a un parcheggio all’aperto privo di tali opere.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    È stato richiamato per l’accoglimento della domanda cautelare e la fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Un provvedimento che vieta la prosecuzione di un’attività segnalata mediante SCIA deve indicare in modo concreto e intelligibile le ragioni dell’incompatibilità urbanistica; il mero richiamo al contrasto con la destinazione urbanistica, soprattutto in presenza di una precedente certificazione comunale favorevole relativa alla medesima area, è insufficiente e integra un vizio di motivazione e di istruttoria.
  • Quando l’amministrazione intende discostarsi da una propria precedente certificazione di compatibilità urbanistica relativa all’area interessata, deve confrontarsi puntualmente con tale precedente valutazione e spiegare le ragioni del diverso esito, anche alla luce dell’effettivo oggetto della nuova SCIA.
  • Il divieto previsto dall’art. 49 d.P.R. 753/1980 per le opere entro la fascia di rispetto ferroviario riguarda la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti; non può essere applicato, senza ulteriore motivazione e verifica della concreta fattispecie, a un parcheggio all’aperto privo di edifici o manufatti.
  • L’annullamento del provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria e motivazione non impedisce all’amministrazione il riesercizio del potere, purché il nuovo esercizio sia conforme ai vincoli derivanti dalla pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDestinazioni d'uso e zone omogeneeInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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