Cassazione Penale, Ordinanza n. 07138/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità del motivo, ritenendo insussistente la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, ma l'unico motivo dedotto riguardava esclusivamente l'entità della pena. La Corte rileva che la censura era generica, perché si limitava a riproporre argomenti già esaminati e ritenuti infondati dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. Non risultano dal testo ulteriori dati sul reato presupposto o sulla condanna di merito; emerge solo che il ricorso era rivolto contro il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso; la specificità richiede una reale correlazione tra le censure e la motivazione della decisione impugnata.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; la mera riproposizione di argomenti già disattesi in appello non è sufficiente.
- La genericità del motivo, desumibile dall'assenza di correlazione tra la motivazione della sentenza e le doglianze formulate, comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Quando l'impugnazione si limita a contestare il trattamento sanzionatorio senza un autonomo e concreto confronto con la motivazione sulla pena, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Come è indicizzato
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