Cassazione Penale, Ordinanza n. 35110/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 2 febbraio 2026 della Corte d'appello di Cagliari, che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e su accordo delle parti, aveva parzialmente riformato la decisione impugnata rideterminando la pena in tre anni di reclusione ed Euro 14.000 di multa. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata rilevazione di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché, nell'ambito del concordato in appello, non è consentito ricorrere per cassazione lamentando la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento alle quali la parte aveva rinunciato in funzione dell'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello, sono proponibili censure relative alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del Procuratore generale e alla difformità tra accordo e pronuncia, ma non doglianze riguardanti motivi rinunciati o l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La rinuncia produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non risultando privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Norme richiamate
in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto alle contestazioni sulla formazione della volontà, sul consenso del Procuratore generale e sulla difformità della pronuncia rispetto all'accordo; non può riguardare motivi rinunciati o l'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento.
sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen
Nel giudizio conseguente al concordato in appello non è ammissibile una censura che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p., quando la questione sia stata rinunciata in funzione dell'accordo sulla pena.
All' inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Dichiarata l'inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende, quando non risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione può riguardare la formazione della volontà di aderire all'accordo, il consenso del Procuratore generale e l'eventuale difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato; sono invece inammissibili le censure concernenti motivi rinunciati.
- La rinuncia a questioni, anche rilevabili d'ufficio, effettuata in funzione dell'accordo sulla pena in appello preclude la loro riproposizione in cassazione, compresa la doglianza relativa alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
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