Cassazione Civile, Ordinanza n. 32311/2025 del 11/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di cassazione definito con precedente ordinanza, l'agenzia pubblica era risultata soccombente ed era stata condannata al rimborso delle spese in favore della parte controricorrente. Il difensore di quest'ultima, dichiaratosi antistatario e avendo chiesto espressamente la distrazione delle spese in suo favore, ha proposto istanza di correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c., deducendo che l'ordinanza aveva erroneamente disposto la condanna al pagamento delle spese in favore della parte assistita anziché in favore del difensore antistatario. L'agenzia è rimasta intimata nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza e ha corretto l'ordinanza precedente, sostituendo la formula "condanna la ricorrente a rimborsare in favore di ..." con quella che prevede il rimborso in favore del difensore antistatario della parte vittoriosa. Ha inoltre precisato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non va liquidata alcuna spesa, poiché non vi è soccombenza in senso tecnico. Il provvedimento è stato quindi emesso come correzione materiale dell'ordinanza precedente, con annotazione in cancelleria sull'originale.
Norme richiamate
È il rimedio esperibile per correggere errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato utilizzato per rettificare l'intestazione della condanna alle spese.
Con gli artt. 288 e 391-bis c.p.c. disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, qualificato dalla Corte come avente natura sostanzialmente amministrativa.
È richiamato insieme agli altri articoli sulla correzione degli errori materiali per emendare la svista contenuta nel provvedimento.
Non è configurabile soccombenza ai fini della liquidazione delle spese nel procedimento di correzione degli errori materiali, anche se la parte intimata partecipa e si oppone all'istanza.
Massime di principio
- Costituisce errore materiale emendabile quello che deriva da mera svista o disattenzione nella redazione del provvedimento e che determini una divergenza percepibile ictu oculi tra il pensiero del giudice e la sua espressione letterale, senza incidere sulla sostanza della decisione.
- Nel giudizio di cassazione, se il difensore ha chiesto la distrazione delle spese in proprio favore ed è stato omesso o erroneamente indicato il relativo beneficiario, il rimedio corretto è la correzione dell'errore materiale ex art. 391-bis c.p.c.
- La richiesta di distrazione delle spese può ritenersi validamente formulata anche se non è accompagnata da un'espressa dichiarazione sull'anticipazione delle spese e sulla mancata riscossione degli onorari, potendo tale elemento ritenersi implicito nella domanda di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non va disposta la liquidazione delle spese, perché manca una soccombenza in senso tecnico, trattandosi di un procedimento sostanzialmente amministrativo che non incide sul merito del contrasto tra le parti.
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