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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8026/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere con tre gruppi di censure: (1) omissione di acquisizione e trasmissione dei file video usati per l'identificazione, con violazione del diritto di difesa; (2) nullità e manifesta illogicità della motivazione per essersi basata solo sulle annotazioni di servizio e su un convincimento fideistico sul racconto degli agenti senza esame dei filmati; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa (Giuseppe Lami) al Pubblico Ministero perché precedute da dichiarazioni contrarie alla polizia giudiziaria, con vizio di utilizzabilità probatoria e violazione delle garanzie processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Luongo i motivi sono inammissibili perché riguardano censure non sollevate previamente davanti al Tribunale del riesame (violazione della catena devolutiva prevista dall'art. 606 c.p.p.). Per Crisci i primi due motivi (sui video) sono manifestamente infondati e generici: non sussiste obbligo del PM di trasmettere i supporti video al riesame quando le risultanze sono adeguatamente riportate nelle annotazioni di PG, e la difesa non ha spiegato la rilevanza probatoria dei filmati; il terzo motivo è inammissibile per mancanza di interesse, poiché le dichiarazioni utili e indizianti sono quelle rese informalmente alla polizia giudiziaria e non quelle rese successivamente al PM, che non contengono indicazioni di identità. Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), lett. c), lett. e); comma 3

    Regola i motivi di impugnazione e l'inammissibilità dei motivi non previamente dedotti in sede di riesame; la Corte ha richiamato il principio che censure motivazionali o di diritto non sollevate davanti al tribunale del riesame sono inammissibili in cassazione salvo rilevabilità d'ufficio

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina gli atti e la documentazione che il pubblico ministero può trasmettere al giudice per le indagini preliminari e al riesame; la Corte afferma che non sempre sussiste obbligo di trasmissione dei supporti video se il contenuto è adeguatamente ricostruito nelle annotazioni di polizia giudiziaria

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riguarda i mezzi di prova e la loro utilizzazione; richiamato in connessione alla contestazione sull'acquisizione dei file video

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'inutilizzabilità delle dichiarazioni di persone informate sui fatti in determinate condizioni; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese informalmente alla polizia giudiziaria, riscontrate, erano utilizzabili e che non risultava interesse all'impugnazione delle dichiarazioni rese poi al PM

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nell'impugnazione, al pagamento in favore della Cassa delle ammende; applicata per infliggere la sanzione pecuniaria di Euro 3.000 a ciascun ricorrente

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti del tribunale del riesame sono inammissibili censure che non siano state previamente dedotte davanti al tribunale del riesame, salvo vizi rilevabili d'ufficio: dunque ogni doglianza di diritto o di motivazione va sollevata tempestivamente al riesame
  • L'omessa trasmissione al giudice dei supporti video non annulla automaticamente la misura cautelare se il PM ha adeguatamente descritto il contenuto nelle annotazioni di polizia giudiziaria; la difesa deve specificare perché la visione dei file avrebbe mutato il giudizio e chiedere formalmente la produzione o la copia
  • Motivi generici e indeterminati (senza indicazione puntuale di elementi di fatto o diritto e senza spiegare la rilevanza probatoria) sono destinati all'inammissibilità: l'impugnazione richiede critica argomentata e confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento impugnato
  • Sulle dichiarazioni della persona offesa: va distinto tra dichiarazioni rese informalmente alla polizia giudiziaria e quelle rese al PM; per contestarne l'utilizzabilità è necessario dimostrare il vizio concreto (p.es. contraddittorietà rilevante, mancanza di riscontri) e avere interesse processuale a sollevare la questione
  • Rischio di sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o formulati in colpa: valutare la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso per evitare condanne alle spese e ammende

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