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Ordinanza

Ordinanza n. 17/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'Ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS- del 29.09.2025, avente ad oggetto "Ordinanza contingibile e urgente per lavori di messa in sicurezza attraverso la parziale demolizione del fabbricato sito in -OMISSIS-in catasto al foglio di mappa -OMISSIS-”, notificata ai Sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- in data 01.10.2025 e al Sig. -OMISSIS- in data 06.10.2025, nella parte in cui individua gli odierni ricorrenti quali destinatari dell'ordine di demolizione; - della nota del Sindaco del Comune di Ucria prot. n.-OMISSIS-del 16.10.2025, con cui è stata rigettata l'istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza impugnata; - di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quello impugnato, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202502613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza contingibile e urgente di parziale demolizione di un fabbricato per lavori di messa in sicurezza, nonché diniego dell'istanza di revoca in autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza contingibile e urgente nella parte in cui li individuava quali destinatari dell'ordine di demolizione, insieme al successivo diniego comunale dell'istanza di revoca in autotutela, chiedendo la sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono contestazioni relative alla loro individuazione quali responsabili, sul presupposto che avessero rinunciato alle rispettive quote e che l'accrescimento delle quote fosse avvenuto in favore di altri comproprietari, indicati nel ricorso come controinteressati. Il TAR ha rilevato, in via cautelare, una possibile inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno uno degli effettivi controinteressati, da individuarsi nei comproprietari in favore dei quali si sarebbe verificato l'accrescimento delle quote. Nel merito cautelare, il ricorso è apparso privo di sufficiente fumus boni iuris: i registri immobiliari costituiscono la fonte legale e ufficiale per accertare la titolarità dei diritti reali e le connesse responsabilità di custodia e manutenzione; non è stato dimostrato che i ricorrenti avessero dismesso, prima dell'ordinanza, qualsivoglia potere sulla cosa. Il TAR ha inoltre considerato la responsabilità solidale dei comproprietari e la permanenza dell'urgenza nonostante la pregressa conoscenza della situazione di pericolo e il precedente protrarsi dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, con valutazione sommaria e salvi gli approfondimenti del merito, possibile l'inammissibilità del ricorso per mancata notifica agli effettivi controinteressati. Ha inoltre ravvisato un fumus boni iuris insufficiente, reputando non censurabile, allo stato, l'individuazione dei destinatari sulla base dei registri immobiliari e affermando che ciascun comproprietario, in ragione della responsabilità solidale, è autonomamente e immediatamente tenuto ad attivarsi per eliminare lo stato di pericolo, salva la regolazione dei rapporti interni. L'urgenza dell'intervento non è stata esclusa dalla circostanza che il pericolo fosse noto da tempo, poiché l'inerzia dei proprietari già sollecitati in via ordinaria può aggravare la situazione e rendere necessario un intervento immediato. È stato escluso anche il periculum in mora, essendo ampiamente decorso il termine di venti giorni assegnato per l'esecuzione della demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base dell'esame sommario proprio di tale fase il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme alla disciplina nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la possibile mancata notificazione del ricorso a effettivi controinteressati può integrare un profilo di possibile inammissibilità, quando questi siano individuabili nei soggetti titolari di posizioni direttamente incise dall'eventuale accoglimento della domanda.
  • Per l'individuazione dei destinatari di un'ordinanza diretta alla messa in sicurezza o alla demolizione di un immobile, le risultanze dei registri immobiliari costituiscono la fonte legale e ufficiale per l'accertamento della titolarità dei diritti reali e delle responsabilità connesse alla custodia e manutenzione del bene, salvo prova della cessazione del potere sulla cosa prima dell'adozione dell'atto.
  • In presenza di una responsabilità solidale dei comproprietari per l'eliminazione di uno stato di pericolo, ciascun comproprietario è autonomamente e immediatamente tenuto ad attivarsi, restando impregiudicata la regolazione dei rapporti interni tra i comproprietari.
  • La pregressa conoscenza di una situazione di pericolo non esclude di per sé l'urgenza richiesta per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, quando il protrarsi dell'inerzia dei proprietari, già sollecitati in via ordinaria, possa aggravare la situazione e rendere necessario un intervento immediato.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, rispetto ai provvedimenti impugnati, sia ampiamente decorso il termine assegnato dall'amministrazione per l'esecuzione dell'intervento contestato.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTutela cautelare
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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