Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per due tentativi di furto e la contravvenzione per il rientro vietato in Italia, sollevando otto motivi tra cui: nullità della citazione a giudizio per difetto di notifica dell'avviso di conclusione indagini e del decreto di citazione (notificati al difensore d'ufficio che aveva rifiutato la domiciliazione), carenza della prova del dolo e richiesta di applicazione dello stato di necessità, configurabilità della particolare tenuità del fatto, omessa motivazione sulla determinazione della pena e sulla continuazione, mancata concessione delle attenuanti generiche e difetti nella dosimetria e nei benefici (sospensione condizionale e non menzione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi pregiudiziali relativi alla nullità della citazione a giudizio per mancanza di effettiva conoscenza da parte dell'imputato: ha annullato sia la sentenza di primo grado che quella d'appello e ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano per il prosieguo del processo. La Corte ha motivato la decisione richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito della "conoscenza effettiva" della vocatio in ius e l'interpretazione dell'art.162, comma 4-bis c.p.p., ritenendo che la notifica al difensore d'ufficio che si era rifiutato di assumere la domiciliazione non assicura la conoscenza dell'imputato e comporta nullità assoluta della citazione.
Norme richiamate
art. 161 cod. proc. pen. (comma 4)
La notifica al difensore ai sensi dell'art.161, comma 4, non è sufficiente quando il difensore d'ufficio ha rifiutato la domiciliazione e non sia provata l'effettiva conoscenza dell'imputato; in tali ipotesi la notifica è inefficace ai fini della vocatio in ius
art. 162 cod. proc. pen. (comma 4-bis)
Introducendo il 4-bis il legislatore richiede l'accettazione da parte del difensore d'ufficio della domiciliazione; se il difensore rifiuta la domiciliazione l'elezione non può essere considerata efficace e occorrono modalità notificatorie diverse volte a garantire la conoscenza effettiva
Richiamato nel contesto della disciplina dell'assenza e della necessità di verificare l'effettiva conoscenza prima di procedere in assenza
art. 420-quater cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite richiamate indicano che, se non è raggiunta la certezza della conoscenza della vocatio in ius, il giudice deve disporre la notifica personalmente ad opera della polizia giudiziaria
art. 157 e art. 159 cod. proc. pen.
Se l'elezione di domicilio è inefficace (es. rifiuto del domiciliatario), la Corte indica che si debbano applicare le regole di ricerca e notifica previste da tali articoli, piuttosto che limitarsi alla consegna al difensore ai sensi dell'art.161
Richiamato per distinguere le ipotesi di nullità assoluta: la nullità derivante da notifica formalmente regolare ma sostanzialmente incapace di assicurare la conoscenza puo' essere qualificata come nullità assoluta ai sensi del principio interpretato
La sentenza richiama la possibilità di chiedere la rescissione del giudicato per nullità di notifica che abbia reso il processo celebrato senza effettiva conoscenza dell'imputato (rimedi restitutori)
norme e principi di giurisprudenza della Corte EDU (es. Sejdovic, Somogyi)
Richiamate come parametri interpretativi per l'esigenza di garantire effettiva partecipazione e conoscenza del procedimento da parte dell'imputato
Massime di principio
- La notifica della citazione a giudizio al difensore d'ufficio che ha rifiutato la domiciliazione non garantisce di per sé la conoscenza dell'imputato e può determinare nullità assoluta della vocatio in ius se non sussistono elementi che provino il contatto effettivo tra difensore e imputato
- L'elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è una presunzione sufficiente di conoscenza: il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale o altre evidenze che attestino la ricezione dell'informazione sulla data/luogo del processo
- Quando la domiciliazione indicata risulti inefficace (rifiuto del domiciliatario o assenza di fissa dimora), si devono attivare le ricerche e le modalità di notifica previste dagli artt.157 e 159 c.p.p., con eventuale declaratoria di irreperibilità, invece di limitarsi alla consegna al difensore ex art.161
- Il processo in assenza è ammesso solo se vi è certezza della conoscenza della vocatio in ius: in mancanza di tale certezza l'azione deve essere riavviata e le sentenze impugnate possono essere annullate per nullità insanabile
- In casi analoghi il difensore di ufficio, l'ufficio procedente e il giudice devono documentare e verificare i contatti effettivi con l'imputato; la mancata prova di tali contatti espone il procedimento al rischio di annullamento e di rimedio attraverso la rescissione del giudicato
- Se si contesta la regolarità delle notifiche, conviene sollevare tempestivamente l'eccezione e cercare di dimostrare l'assenza di conoscenza effettiva (es. assenza di comunicazioni tra domiciliatario e assistito); in assenza di tale prova il giudice di legittimità tende ad annullare e disporre la rinnovazione del procedimento
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