Cassazione Penale, Ordinanza n. 17387/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente censurava la sentenza di appello per vizio di motivazione, lamentando l'omesso riconoscimento del vizio totale di mente. Dalla motivazione emerge che il ricorso riproponeva sostanzialmente questioni già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice territoriale, contestando la valutazione delle risultanze processuali. In concreto, il processo riguardava una serie di rapine poste in essere dall'imputato; nel giudizio di merito era stata riconosciuta la sola attenuante del vizio parziale di mente ex art. 89 c.p., ritenendo invece non integrati i presupposti del vizio totale, poiché la capacità di intendere e di volere, al momento dei fatti, risultava solo grandemente scemata e non esclusa, anche alla luce della relazione e delle dichiarazioni del perito e delle modalità esecutive delle rapine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi erano privi di specificità, in quanto riproduttivi di censure già dedotte e disattese in appello, e perché miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo altresì l'oscuramento dei dati identificativi in ragione della condizione psicopatologica dell'interessato.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina del vizio parziale di mente quale base del riconoscimento dell'attenuante, ritenendo compatibile con essa una capacità di intendere e di volere grandemente scemata ma non esclusa.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già dedotte in appello e già esaminate dalla corte territoriale, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità sollecitare una nuova valutazione del compendio istruttorio, poiché il controllo della Cassazione resta circoscritto alla coerenza logica e giuridica della motivazione.
- Il riconoscimento del vizio parziale di mente presuppone una riduzione, anche marcata, della capacità di intendere e di volere; il vizio totale richiede invece la sostanziale esclusione di tale capacità al momento del fatto.
- La valutazione della perizia e delle modalità concrete della condotta può legittimare il giudizio di mera attenuazione della capacità di intendere e di volere, ove emerga un effettivo governo della condotta criminosa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17132/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17133/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17134/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17135/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17136/2026 del 13/05/2026
- ordinanza_penale · 13 mag 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 17137/2026 del 13/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →