Cassazione Civile, Ordinanza n. 00712/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
I soggetti già risultati vittoriosi nel giudizio definito con ordinanza di Cassazione n. 80/2024 hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. lamentando che, nel dispositivo della precedente ordinanza, pur essendo state liquidate le spese in loro favore, era stata omessa la distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonostante tale richiesta fosse stata formulata nel controricorso con ricorso incidentale. Chiedevano quindi l'integrazione del dispositivo con l'inciso relativo alla distrazione delle spese al legale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione. Ha richiamato il principio secondo cui l'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese non va fatta valere con i mezzi ordinari di impugnazione, ma tramite il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Verificato che la richiesta di distrazione era stata effettivamente formulata e che il difensore si era dichiarato antistatario, la Corte ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 80/2024, inserendo nel dispositivo la distrazione delle spese in favore dell'Avv. Angelo Del Vecchio ex art. 93 c.p.c. Non è stata pronunciata condanna sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
ricorso ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ.
il rimedio della correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione
procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
costituisce il rimedio per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
regola il procedimento di correzione e gli adempimenti della cancelleria
art. 93, secondo comma, c.p.c.
art. 93, secondo comma, cod. proc. civ.
richiama la possibilità di distrazione delle spese quando la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore; la disciplina è coerente con la correzione dell'errore materiale
distratte in favore dell'Avv. Angelo Del Vecchio ex art. 93 cod. proc. civ.
consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese processuali integra un errore emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non una statuizione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione, poiché la richiesta di distrazione non ha natura di domanda autonoma.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle ordinanze della Corte di cassazione, quando occorra integrare il dispositivo con la statuizione sulla distrazione delle spese omessa per mero errore materiale.
- Quando dagli atti risulti che il difensore abbia chiesto la distrazione dichiarandosi antistatario, il giudice deve integrare il dispositivo con la relativa statuizione, se la precedente decisione abbia omesso di provvedervi.
- In tema di spese processuali, la distrazione in favore del difensore antistatario costituisce un meccanismo strumentale al rilascio di un titolo esecutivo al difensore e può essere corretta mediante il rimedio camerale previsto per gli errori materiali.
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