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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Campese ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Foggia ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, contestandogli il reato di associazione per delinquere finalizzata a una serie indeterminata di delitti di ricettazione e riciclaggio di autoveicoli e numerosi reati "fine" di riciclaggio e ricettazione. Il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla presunta carenza della gravità indiziaria sul profilo dell'associazione, sostenendo che gli indagati operavano in imprese autonome e in concorrenza, che i rapporti si limitavano a compravendite di ricambi e che mancava una struttura organizzata e una cassa comune tipica dell'associazione, con conseguente rilevanza al più di un concorso di persone e non di un patto associativo stabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse e genericità. Ha ritenuto che l'impugnazione contestasse solo la gravità indiziaria relativa al reato associativo, mentre la misura cautelare era stata applicata anche con riferimento a numerosi reati "fine" (nella motivazione si parla di 25 reati fine) non censurati dal ricorrente, per cui l'eventuale esclusione del reato associativo non avrebbe prodotto un concreto vantaggio pratico per l'impugnante. Inoltre la Corte ha considerato il motivo generico e mera ripetizione delle argomentazioni già respinte in sede di riesame, rilevando l'omissione di un confronto con elementi probatori significativi (numero e ripetitività dei reati fine) che sostengono la sussistenza dell'associazione. Con decisione del 9 giugno 2023 la Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale base procedurale dell'istanza di riesame proposta avverso l'ordinanza del GIP; il ricorso era stato proposto ai sensi di tale disposizione per impugnare la misura cautelare

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta questa norma nel senso che l'interesse all'impugnazione deve essere concreto e attuale, collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento impugnato: l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a creare una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. Ne deriva che impugnare solo una delle imputazioni è privo di interesse quando la misura cautelare sia sorretta anche da altre contestazioni più gravi non contestate

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro una misura cautelare è ammissibile solo se l'annullamento o la modifica dell'elemento censurato possa concretamente incidere sulla permanenza della misura: l'interesse deve essere attuale e idoneo a produrre un vantaggio pratico per l'impugnante
  • Contestarе soltanto la qualificazione di uno dei reati (es. la sussistenza del vincolo associativo) non è sufficiente quando la stessa misura cautelare è stata motivata anche sulla base di altri reati "fine" non impugnati; bisogna dimostrare il nesso tra la censura e la durata o la sussistenza della misura
  • Argomentazioni generiche o mere ripetizioni delle stesse censure già valutate negativamente in sede di riesame sono inammissibili: il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con le valutazioni e gli elementi probatori indicati dal giudice di merito
  • In contestazioni per associazione per delinquere, la valutazione della gravità indiziaria prende in considerazione anche il numero e la ripetitività dei reati "fine" come elementi sintomatici dell'esistenza di un accordo criminoso stabile
  • La difesa che voglia escludere la configurabilità di un'associazione deve affrontare e confutare gli elementi probatori caratterizzanti la struttura e l'operatività del gruppo (es. ripartizione dei ruoli, reiterazione dei reati, coordinamento, economie di gruppo) e non limitarsi a osservazioni generiche sulla concorrenza o sulla mancanza di una cassa comune

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