Cassazione Penale, Ordinanza n. 03888/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione aggravato. In particolare, ha dedotto: 1) violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea valutazione della prova quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, sostenendo che l'effrazione della catena e del lucchetto non fosse a lui riferibile; 2) vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) mancanza di motivazione ed erronea valutazione della prova in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena. La difesa ha anche depositato memoria chiedendo la trasmissione del ricorso ad altra Sezione, contestando la rilevata inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva spiegato l'inverosimiglianza della tesi difensiva circa l'attribuzione ad altri dell'effrazione. Il secondo motivo è stato qualificato come manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il carattere abituale della condotta e i due precedenti specifici, elemento ostativo al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la sospensione condizionale non era ulteriormente concedibile, avendo l'imputato già fruito illegittimamente di tre sospensioni condizionali della pena, circostanza che restava irrilevante anche se poi il beneficio era stato revocato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione prende atto della condanna per furto in abitazione aggravato, confermata in appello.
La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta quando la condotta abbia carattere abituale, anche in presenza di precedenti specifici.
sospensione condizionale della pena
Il beneficio non è reiterabile oltre il limite normativo di due concessioni; l'eventuale revoca di precedenti benefici già fruiti non incide sul superamento del limite.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni di fatto già valutate e motivate dai giudici di merito, senza una specifica confutazione della ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta presenti caratteri di abitualità, desumibili anche da precedenti specifici dell'imputato.
- La sospensione condizionale della pena non può essere concessa oltre il limite legale delle precedenti concessioni; il giudice può negarla valorizzando il superamento di tale soglia, senza che rilevi la successiva revoca dei benefici già fruiti.
- Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando denuncia illogicità della motivazione ma non evidenzia reali incongruenze della decisione impugnata, oppure contrasta con un chiaro dato normativo.
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