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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

Un avvocato ha impugnato una cartella esattoriale notificata per il mancato o tardivo pagamento di tributi e sanzioni relativi ad anni d’imposta 2008, 2010 e 2011. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: (1) omesso esame della dedotta inesistenza della cartella di pagamento; (2) omesso esame della dedotta inesistenza della notificazione della cartella; (3) mancato riconoscimento della prescrizione del credito erariale, conseguente all’asserita inesistenza della cartella; (4) omesso esame della questione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe consentito di contestare l’ammontare delle somme richieste, anche per sanzioni e interessi. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la mancanza dei requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, in particolare l’assenza di una sintetica esposizione dei fatti di causa; ha inoltre osservato che i motivi non erano specificamente ricondotti a una delle censure tipiche dell’art. 360 c.p.c. e che, comunque, le doglianze prospettate come omesso esame di questioni o deduzioni difensive non potevano essere veicolate come omesso esame di fatti decisivi, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda delle resistenti di risarcimento per lite temeraria per difetto di supporto argomentativo e probatorio.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte di difendersi personalmente, secondo quanto indicato nel ricorso.

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa e motivi specifici; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    i motivi devono essere ricondotti in modo immediato e inequivocabile a una delle censure tipiche previste dalla norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    opera la preclusione da doppia conforme, che impedisce di dedurre in cassazione il vizio di omesso esame nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    la domanda di risarcimento per lite temeraria richiede un adeguato supporto argomentativo e probatorio.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014

    quando le controricorrenti sono difese dallo stesso avvocatura e hanno la stessa posizione processuale, può liquidarsi un compenso unico aumentato del 30%.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    l’ulteriore importo è pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sintetica ma sufficiente esposizione dei fatti di causa e non consente alla Corte di comprendere lo svolgimento del giudizio e le ragioni della decisione impugnata.
  • Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e immediatamente riconducibile a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una critica generica alla sentenza o il mero richiamo a deduzioni già svolte nei gradi di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari, e non può essere utilizzato per denunciare l’omesso esame di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o punti controversi di diritto.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto è ulteriormente preclusa nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
  • La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta se non è sorretta da specifica allegazione e prova dei presupposti richiesti.
  • Quando più resistenti sono difese dall’Avvocatura dello Stato e assumono la medesima posizione processuale, le spese possono essere liquidate in un unico compenso maggiorato secondo la disciplina tariffaria applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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