Cassazione Civile, Ordinanza n. 25688/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Un avvocato ha impugnato una cartella esattoriale notificata per il mancato o tardivo pagamento di tributi e sanzioni relativi ad anni d’imposta 2008, 2010 e 2011. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione con quattro censure: (1) omesso esame della dedotta inesistenza della cartella di pagamento; (2) omesso esame della dedotta inesistenza della notificazione della cartella; (3) mancato riconoscimento della prescrizione del credito erariale, conseguente all’asserita inesistenza della cartella; (4) omesso esame della questione della mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale, che avrebbe consentito di contestare l’ammontare delle somme richieste, anche per sanzioni e interessi. Le amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato la mancanza dei requisiti di forma-contenuto del ricorso per cassazione, in particolare l’assenza di una sintetica esposizione dei fatti di causa; ha inoltre osservato che i motivi non erano specificamente ricondotti a una delle censure tipiche dell’art. 360 c.p.c. e che, comunque, le doglianze prospettate come omesso esame di questioni o deduzioni difensive non potevano essere veicolate come omesso esame di fatti decisivi, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme. È stata confermata la condanna del ricorrente alle spese di legittimità ed è stato disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato. È stata invece respinta la domanda delle resistenti di risarcimento per lite temeraria per difetto di supporto argomentativo e probatorio.
Norme richiamate
consente alla parte di difendersi personalmente, secondo quanto indicato nel ricorso.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione dei fatti di causa e motivi specifici; la loro mancanza determina inammissibilità.
i motivi devono essere ricondotti in modo immediato e inequivocabile a una delle censure tipiche previste dalla norma.
opera la preclusione da doppia conforme, che impedisce di dedurre in cassazione il vizio di omesso esame nei limiti indicati dalla norma.
la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
la domanda di risarcimento per lite temeraria richiede un adeguato supporto argomentativo e probatorio.
art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
quando le controricorrenti sono difese dallo stesso avvocatura e hanno la stessa posizione processuale, può liquidarsi un compenso unico aumentato del 30%.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione, va dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
l’ulteriore importo è pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sintetica ma sufficiente esposizione dei fatti di causa e non consente alla Corte di comprendere lo svolgimento del giudizio e le ragioni della decisione impugnata.
- Le censure di legittimità devono essere formulate in modo specifico e immediatamente riconducibile a uno dei motivi tipizzati dall’art. 360 c.p.c.; non è sufficiente una critica generica alla sentenza o il mero richiamo a deduzioni già svolte nei gradi di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti storici, principali o secondari, e non può essere utilizzato per denunciare l’omesso esame di questioni giuridiche, argomentazioni difensive o punti controversi di diritto.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto è ulteriormente preclusa nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
- La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non può essere accolta se non è sorretta da specifica allegazione e prova dei presupposti richiesti.
- Quando più resistenti sono difese dall’Avvocatura dello Stato e assumono la medesima posizione processuale, le spese possono essere liquidate in un unico compenso maggiorato secondo la disciplina tariffaria applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25656/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25657/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25658/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25662/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25665/2025 del 19/09/2025
- ordinanza_civile · 19 set 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 25666/2025 del 19/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →