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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00891/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di estorsione pluriaggravata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nella fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. e che la Corte territoriale avesse erroneamente apprezzato il compendio probatorio. Con il secondo motivo ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Con un motivo nuovo e memoria difensiva ha invocato anche il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, deducendo l'omessa motivazione sul punto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e, comunque, diretto a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità, osservando che la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione congrua sulla sussistenza di tutti gli elementi del delitto di estorsione. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, ricordando che la determinazione della pena e la graduazione delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata alla luce degli artt. 132 e 133 c.p., e che la motivazione sulla scarsa rielaborazione della condotta era adeguata. Ha infine escluso la deducibilità in cassazione del motivo nuovo relativo alla lieve entità dell'estorsione, poiché la questione, già proponibile in appello, non era stata dedotta con motivi aggiunti o nelle conclusioni del grado di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Richiamato come fattispecie invocata dalla difesa per la riqualificazione del fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ma ritenuta non configurabile sulla base della motivazione di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Indicato quale criterio legale per la commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze attenuanti.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023

    Richiamata quale fonte dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, ma la relativa questione è stata ritenuta non deducibile per la prima volta in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa ponderazione delle fonti di prova rispetto a quella operata dal giudice di merito, salvo vizi motivazionali effettivi e specifici.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata; censure meramente riproduttive o assertive sono prive di specificità.
  • La riqualificazione di un fatto da estorsione a esercizio arbitrario delle proprie ragioni può essere negata quando la motivazione di merito dia conto, in modo congruo, di tutti gli elementi costitutivi dell'estorsione.
  • La graduazione della pena e la concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in coerenza con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non illogica.
  • Una questione nuova relativa a un'attenuante introdotta o riconosciuta da sopravvenienze giurisprudenziali non è deducibile per la prima volta in cassazione se era già proponibile nel giudizio di appello e non è stata ivi sollevata con gli appositi strumenti difensivi.
  • La mancata deduzione in appello di una questione rilevabile in quel grado può precluderne l'esame in cassazione, quando il motivo si traduca in una richiesta di controllo su un tema non devoluto al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEstorsionePena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale
IstitutiOnere della prova

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