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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27196/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva escluso l'obbligo per i sig.ri Costa e Tonini di iscriversi e versare contributi alla Gestione commercianti in relazione all'attività itinerante di intrattenimento e divertimento (ottovolante, gioco a gettone, castello incantato) svolta nei luna park. L'Istituto sostiene che, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 337/1968 e della normativa successiva, gli esercenti dello spettacolo viaggiante rientrano nella platea degli esercenti attività commerciali e sono assoggettabili agli obblighi contributivi qualora ricorrano i requisiti previsti dalla disciplina (art. 29 legge n.160/1975 come modificato dalla legge n.662/1996). La Corte d'appello aveva invece qualificato l'attività come industriale e ritenuto difettanti i presupposti per l'iscrizione alla Gestione commercianti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondate le censure sulla mancata considerazione della disciplina speciale. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato: in base all'art. 18 della legge n.337/1968 gli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sono obbligati, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.29 della legge n.160/1975 (come modificato dall'art.1, comma 203, della legge n.662/1996), a iscriversi nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali; il giudice di rinvio dovrà decidere anche sulle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • legge 18 marzo 1968, n. 337, art. 18

    Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397

    La Corte la interpreta come norma lex specialis che estende agli esercenti dello spettacolo viaggiante l'appartenenza alla platea degli esercenti attività commerciali e, quindi, la possibilità di essere assoggettati agli obblighi assicurativi e contributivi (malattia e IVS) qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa sull'iscrizione dei commercianti.

  • legge 22 luglio 1966, n. 613

    Richiamata quale fonte dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti che la disciplina speciale estende agli esercenti attività commerciali e, per effetto dell'art.18 legge 337/1968, anche agli esercenti dello spettacolo viaggiante.

  • legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49

    Norma di classificazione settoriale (attività del terziario e commerciali). La Corte precisa che tale classificazione riguarda soprattutto l'inquadramento dei datori di lavoro e la tutela dei loro lavoratori subordinati e non può sostituirsi alla disciplina speciale che regola l'iscrizione e l'obbligo contributivo degli esercenti autonomi dello spettacolo viaggiante.

  • legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art.1, commi 202, 203, 206)

    Ha ampliato e chiarito l'ambito di applicazione dell'assicurazione obbligatoria IVS (inclusione di soggetti che esercitano attività di cui all'art.49 l.88/1989) e ha modificato i requisiti per l'obbligo d'iscrizione (sostituzione art.29 legge n.160/1975). La Corte ritiene che tali modifiche non abbiano abrogato la disciplina speciale della legge n.337/1968, che va considerata insieme ai nuovi requisiti.

  • decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, art. 1 e allegato 1

    Confermato dall'art.1 del d.lgs. n.179/2009 il perdurare in vigore della legge n.337/1968 per quanto riguarda lo spettacolo viaggiante; ciò rafforza la natura di norma speciale da applicare al caso.

  • legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 29 primo comma (come modificato dall'art.1, comma 203, legge n.662/1996)

    L'obbligo d'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali grava su i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese ...; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione ...; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli

    La Corte indica questi criteri come i requisiti concreti da verificare per accertare l'obbligo d'iscrizione alla Gestione commercianti degli esercenti dello spettacolo viaggiante: la sussistenza dei requisiti determinanti (titolare/gestore, responsabilità e rischio, partecipazione personale abituale e prevalente, licenze/autorizzazioni).

Massime di principio

  • La disciplina speciale (legge n.337/1968, art.18) sullo spettacolo viaggiante ha valore prioritario: se applicabile, essa va considerata prima delle classificazioni settoriali generali.
  • La classificazione dell'attività come 'industriale' o la rilevanza dell'art.49 l.88/1989 non escludono automaticamente l'applicazione della normativa speciale agli esercenti autonomi; occorre verificare i requisiti soggettivi e organizzativi previsti dall'art.29 (l.160/1975, modificata).
  • Per stabilire l'obbligo contributivo nei confronti di operatori itineranti occorre valutare i requisiti concreti di titolarità/gestione, responsabilità gestionale, partecipazione personale abituale e prevalente e possesso di licenze; solo se ricorrono tali requisiti scatta l'iscrizione nella Gestione commercianti.
  • Il giudice può ricondurre la vicenda alla normativa più adeguata (principio iura novit curia); la qualificazione normativa proposta dalle parti non vincola il giudice quando esistono norme speciali rilevanti.
  • Non è sufficiente, per negare l'obbligo contributivo, richiamare genericamente la natura 'industriale' dell'attività: la verifica deve essere approfondita e conforme alla disciplina previdenziale speciale vigente.
  • In casi analoghi, l'Amministrazione (INPS) può far valere l'estensione delle tutele e degli obblighi contributivi prevista dalla normativa speciale e dalle successive modifiche legislative; il giudice deve esaminare se i presupposti formali e materiali per l'iscrizione sussistono.

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