Cassazione Civile, Sentenza n. 27197/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva escluso l'obbligo della società Casa Livorno e Provincia S.p.A. di versare i contributi per gli assegni familiari. L'INPS sosteneva che la società, pur essendo partecipata da enti locali e avendo assunto la gestione dell'edilizia residenziale pubblica, è una società per azioni e non rientra nelle ipotesi di esenzione previste dall'art. 79 del D.P.R. n. 797/1955; inoltre le intese regionali o il fatto che la società eroghi direttamente gli assegni non possono esonerarla dall'obbligo contributivo se non vi è una disposizione statale che lo preveda espressamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame. La Corte ha affermato il principio secondo il quale le società per azioni costituite e partecipate dagli enti locali per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica sono obbligate a versare i contributi per gli assegni familiari, perché non ricorrono le esenzioni previste dall'art. 79 del D.P.R. n. 797/1955 né altre ipotesi derogatorie, e che eventuali deroghe possono essere introdotte solo dal legislatore statale. Il giudice di rinvio dovrà riesaminare le pretese contributive e decidere sull'ammontare dovuto e sulle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, art. 79
Le disposizioni del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari non si applicano: a) al personale di ruolo, compreso quello salariato comunque denominato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo; b) al personale non di ruolo, compreso quello salariato, delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, al quale sia assicurato per legge, regolamento o atto amministrativo un trattamento di famiglia; c) al personale delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti pubblici, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo e non di ruolo, compreso quello salariato, il cui trattamento di famiglia sia disciplinato per legge, regolamento o atto amministrativo o che non abbia diritto a tale trattamento per effetto delle limitazioni e condizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
La Corte ha ritenuto che tale disposizione esclude l'applicazione del Testo unico solo alle categorie espressamente indicate (Amministrazioni dello Stato, Province, Comuni, istituzioni pubbliche ecc.) e non può essere estesa alle società per azioni partecipate dagli enti locali; dunque Casa Livorno e Provincia S.p.A. non rientra nell'esenzione prevista dall'art. 79.
Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 2
Esonera i datori di lavoro che lo richiedano e che non abbiano fini di lucro dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge.
La Corte ha osservato che l'eventuale deroga di cui all'art. 49, comma 2, può essere invocata solo se richiesta e se ricorrono i presupposti (assenza di fini di lucro e garanzia di trattamenti almeno equivalenti), circostanze non dimostrate né invocate dalla resistente; pertanto non opera in favore della società nel caso di specie.
Costituzione, art. 117, comma 2, lett. o
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ... o) previdenza sociale.
La Corte ha richiamato la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia previdenziale per affermare che eventuali esenzioni o deroghe alla contribuzione devono essere previste dal legislatore statale e non possono essere introdotte da norme regionali o accordi locali.
Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 20, comma 1 (convertito, legge 6 agosto 2008, n. 133)
Previsione di esonero contributivo in caso di erogazione diretta dell'indennità di malattia da parte del datore di lavoro (esempio di disciplina legislativa espressa che individua l'esenzione).
La Corte ha evidenziato che quando il legislatore ha inteso escludere la contribuzione in caso di erogazione diretta ha operato espressamente (come per l'indennità di malattia), il che conferma che l'erogazione diretta da parte del datore di lavoro non determina automaticamente l'esonero contributivo salvo norma esplicita.
Massime di principio
- La semplice forma societaria privatistica (S.p.A.), anche se partecipata o controllata da enti locali, non comporta automaticamente l'esenzione dagli obblighi contributivi previdenziali riconducibili agli enti pubblici.
- Le esenzioni dalla contribuzione previdenziale (assegni familiari) sono tassative e devono essere previste espressamente dal legislatore statale; atti regionali o intese collettive non possono derogare alla materia di previdenza sociale di competenza statale.
- L'erogazione diretta delle prestazioni (assegni familiari) da parte del datore di lavoro non solleva automaticamente dall'obbligo di versare i contributi all'INPS, salvo che una norma statale disponga in senso contrario.
- Per invocare deroghe come quella dell'art. 49, comma 2, legge n. 88/1989, il datore di lavoro deve adempiere ai presupposti formali e sostanziali (richiesta, assenza di fini di lucro, trattamento di famiglia non inferiore) e fornire la relativa prova.
- Quando personale passa da un regime pubblicistico a uno privatistico, è determinante la natura del rapporto di lavoro risultante (privatistico) ai fini dell'obbligo contributivo; la mera partecipazione pubblica non è risolutiva.
- In contenziosi simili, il giudice valuta anzitutto la sussistenza di una disposizione statale che legittimi l'esonero; in assenza di tale disposizione, è probabile l'accoglimento delle pretese contributive dell'INPS.
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