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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27195/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva riconosciuto ad Alfonso De Mas il diritto a una pensione di vecchiaia calcolata mediante totalizzazione dei periodi contributivi maturati presso il Fondo lavoratori dipendenti (427 settimane, 1967-giugno 1977) e presso l'Ufficio europeo dei brevetti (luglio 1977 - 31 luglio 2013). L'Istituto sosteneva che i contributi accreditati presso l'organizzazione internazionale non potevano essere cumulati perché erano già stati "utilizzati" per ottenere una pensione dall'organismo internazionale e che, in base all'art. 18, comma 3, della legge n. 115/2015, non potevano essere presi in considerazione se erano stati oggetto di "rimborso"; inoltre contestava la decorrenza della prestazione, ritenendo che la prima domanda utile fosse successiva all'entrata in vigore della legge n. 115/2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS e confermato la decisione della Corte d'appello di Trieste. Ha ritenuto che i principi del diritto dell'Unione (artt. 45 e 48 TFUE) e la giurisprudenza della Corte di giustizia (causa C-233/12, Gardella) impongano un'interpretazione estensiva della totalizzazione per evitare ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori. Ha escluso che l'erogazione di una pensione da parte dell'organizzazione internazionale si identifichi con un "rimborso" dei contributi ai sensi dell'art. 18, comma 3, legge n. 115/2015; il termine "rimborso" va inteso come restituzione dei contributi, non come erogazione di prestazione pensionistica. Di conseguenza i periodi maturati presso l'organizzazione internazionale, non essendo stati rimborsati, potevano essere cumulati e considerati ai fini del diritto e del calcolo della pensione italiana. Inoltre la corte ha ritenuto corretta la decorrenza della prestazione indicata in primo grado (ottobre 2014), in quanto il diritto alla totalizzazione poteva essere fatto valere già sulla base delle norme comunitarie anteriori alla legge nazionale. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 45

    Garantisce la libera circolazione dei lavoratori; impedire la totalizzazione per chi ha lavorato presso organizzazioni internazionali può costituire ostacolo a tale libertà.

  • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), art. 48

    il principio del cumulo di tutti i periodi di contribuzione sia per ottenere il diritto alle prestazioni che per il calcolo delle medesime

    Stabilisce il principio di cumulo dei periodi ai fini del riconoscimento e del calcolo delle prestazioni pensionistiche; orienta l'interpretazione favorevole alla totalizzazione.

  • Regolamento CE n. 883/2004, art. 6

    Prevede il principio di cumulo dei periodi assicurativi tra legislazioni diverse per il conseguimento e il calcolo delle prestazioni, richiamato dalla Corte come norma di riferimento comunitaria.

  • Legge 29 luglio 2015, n. 115, art. 18

    Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168

    Ha introdotto la facoltà di cumulo tra periodi maturati presso organizzazioni internazionali e periodi assicurativi italiani; comma 3 esclude i periodi "oggetto di rimborso", intendendo per "rimborso" la restituzione dei contributi, non l'erogazione di una pensione dall'organizzazione internazionale.

  • Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, art. 10 (convertito legge 14 novembre 2024, n. 166)

    Ha esteso (mediante inserimento del comma 1-bis nell'art. 18 della legge n. 115/2015) la possibilità di cumulo anche a ulteriori categorie di lavoratori e a prestazioni maturate nello Spazio economico europeo, ampliando il raggio di applicazione della disciplina nazionale.

  • Sentenza Corte di giustizia UE, causa C-233/12 (Gardella)

    Ha affermato che, quando il trasferimento del capitale pensionistico a un'organizzazione internazionale non è possibile, negare la totalizzazione costituisce in linea di principio un ostacolo alla libera circolazione; la sentenza è fonte interpretativa vincolante per l'applicazione del diritto nazionale.

  • Circolare INPS n. 71/2017

    Prassi amministrativa che aveva interpretato l'erogazione della pensione da parte dell'organizzazione internazionale come ostativa alla totalizzazione; tale interpretazione è stata disattesa dalla Corte, che l'ha ritenuta incompatibile con la legge e con il diritto UE.

Massime di principio

  • La totalizzazione dei periodi assicurativi tra contribuzioni italiane e contribuzioni presso organizzazioni internazionali è consentita quando i periodi non sono stati effettivamente "rimborsati" (ossia restituiti): l'erogazione di una pensione da parte dell'organizzazione internazionale non equivale a un rimborso e, di per sé, non impedisce il cumulo.
  • I principi del TFUE (artt. 45 e 48) e il regolamento 883/2004 impongono un'interpretazione favorevole al cumulo per evitare ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori; la normativa nazionale di recepimento (legge n. 115/2015) va interpretata in conformità a tali obblighi comunitari.
  • Per ottenere la totalizzazione è necessario rispettare i requisiti previsti dalla legge nazionale (es. 52 settimane di contribuzione ai sensi dell'art. 18, comma 2, legge n. 115/2015) e l'assenza di periodi sovrapposti; questi limiti devono essere verificati ma non possono essere usati per eludere il principio comunitario del cumulo.
  • Il diritto alla totalizzazione può essere fatto valere anche anteriormente all'intervento legislativo nazionale, se fondato direttamente sul diritto dell'Unione e sulla giurisprudenza della Corte di giustizia; dunque la decorrenza della prestazione può essere anteriore alla normativa nazionale di recepimento se il diritto comunitario già operava.
  • In casi simili, prima di negare il cumulo per avvalersi della nozione di "rimborso", occorre accertare concretamente se sia stata effettuata una restituzione dei contributi: la mera erogazione di una pensione da parte dell'organizzazione internazionale non costituisce, di per sé, un motivo ostativo.
  • In caso di contrasto tra prassi amministrativa (es. circolari) e diritto dell'Unione o sua interpretazione giurisprudenziale, prevale quest'ultimo; quindi è opportuno valutare tempestivamente il ricorso alle vie giudiziarie per far valere la totalizzazione.

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