Cassazione Civile, Sentenza n. 26955/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla risoluzione del contratto di prestazione sportiva a seguito della chiusura anticipata del campionato per emergenza Covid-19; la società aveva applicato una riduzione del compenso del 25% in base alle linee guida della Legavolley; la Corte d'appello ha ritenuto l'evento straordinario e imprevedibile e ha dichiarato la risoluzione del contratto dal 6/4/2020, rideterminando il compenso dovuto all'atleta valutando le prestazioni già eseguite e riconoscendo una riduzione pari al 10% anziché al 25%. La società ha impugnato la decisione in Cassazione su più motivi (tra cui errata determinazione del compenso, eccesso di potere del giudice nel rideterminare d'ufficio la prestazione, e omessa valutazione di fatti come l'instaurazione di altro rapporto dall'atleta), mentre l'atleta ha proposto ricorso incidentale a sostegno della decisione di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalla società che il ricorso incidentale dell'atleta, confermando la decisione della Corte d'appello. È stata ritenuta corretta la dichiarazione di risoluzione del contratto con decorrenza 6/4/2020, la valutazione dell'evento come straordinario e imprevedibile e la rideterminazione del corrispettivo spettante all'atleta in relazione alle prestazioni già eseguite (con riduzione del 10%). La sentenza di merito aveva inoltre revocato il decreto ingiuntivo inizialmente favorevole all'atleta e condannato la società al pagamento dell'importo complessivo indicato in appello (euro 6.750,00 oltre accessori) con riparto parziale delle spese; la Cassazione ha respinto le censure e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1467 c.c.
Norma sulla eccessiva onerosità sopravvenuta: la Corte ha valutato che la disposizione disciplina la possibilità di risoluzione o di riduzione ad equità della prestazione a causa di un evento straordinario e imprevedibile; l'accertamento dei requisiti (straordinarietà e imprevedibilità) è rimesso al giudice di merito e insindacabile in Cassazione se ben motivato
art. 1458 c.c.
Effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento: la Corte ha ricordato che la retroattività non si estende alle prestazioni già eseguite nel contratto di durata, le quali rimangono, e pertanto il giudice deve liquidare il corrispettivo per quanto effettivamente prestato
art. 113 c.p.c.
Potere del giudice di valutare le prove: la Corte ha confermato che il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'apprezzamento delle prove e delle risultanze fattuali, sindacabile in Cassazione solo per vizi di motivazione
art. 114 c.p.c.
Principio dispositivo e onere della prova: richiamato implicitamente nella necessità di valutare le eccezioni e le richieste formulate dalle parti, la Corte ha tenuto conto che il giudice di merito decide in base alle domande effettivamente poste
art. 115 c.p.c.
Principio della disponibilità delle prove: la Corte ha ritenuto che le contestazioni sulla valutazione di fatti e prove attengono alla sfera del giudice di merito quando motivata e quindi non riformabili in Cassazione salvo vizi logici o di istruttoria
art. 112 c.p.c.
Sulla liquidazione delle domande e sulle statuizioni: ricordato nel contesto della determinazione delle obbligazioni reciproche maturate fino alla risoluzione
art. 92 c.p.c.
Norma sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha esaminato le censure relative alla quantificazione e riparto delle spese, confermando il potere discrezionale del giudice di merito nella compensazione parziale delle spese in caso di soccombenza reciproca
art. 91 c.p.c.
Criteri per la compensazione delle spese: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui in caso di soccombenza reciproca il giudice valuta quale domanda sia stata maggiormente accolta per determinare la ripartizione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Riferimento procedurale relativo agli oneri di versamento in sede di impugnazione di provvedimenti amministrativi o contributi dovuti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento indicato dalla norma
Massime di principio
- La dichiarazione di risoluzione di un contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non annulla automaticamente le prestazioni già eseguite: il giudice deve liquidare il corrispettivo per la parte eseguita, valutando equamente le obbligazioni maturate fino alla data di risoluzione
- La valutazione della straordinarietà e dell'imprevedibilità dell'evento che ha causato l'eccessiva onerosità è questione di fatto demandata al giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se accompagnata da motivazione congrua
- La riduzione 'ad equità' del corrispettivo o la risoluzione per eccessiva onerosità richiedono una valutazione comparata degli interessi delle parti e delle prestazioni già eseguite; il giudice può rideterminare il corrispettivo in misura diversa da quella prevista da linee guida interne della categoria se ritenuto sproporzionato
- Le doglianze che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti e delle prove sono sostanzialmente inammissibili in sede di legittimità: le parti devono tempestivamente proporre e documentare le proprie richieste e fatti in sede di merito
- In caso di parziale soccombenza reciproca il giudice ha potere discrezionale di compensare in tutto o in parte le spese di lite, valutando il valore relativo delle domande accolte
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