Cassazione Civile, Sentenza n. 27189/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la legittimità di contratti a tempo determinato loro conferiti come dirigenti INPDAP/INPS (settembre 2001 - febbraio 2014) ai sensi dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, contestandone la natura: secondo i ricorrenti gli incarichi non rispondevano ad esigenze temporanee ma a bisogni stabili dell'amministrazione, con conseguente abuso di reiterazione dei contratti a termine; inoltre si deduceva violazione dei limiti di durata e della disciplina eurounitaria (clausola 5 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE) e la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Contestata anche la correttezza delle modalità di comunicazione dei mancati rinnovi e la rilevanza della durata minima triennale prevista dall'art. 19, comma 2.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo (violazione della normativa nazionale e eurounitaria circa l'uso dei contratti a termine per dirigenti) ritenendo che la Corte d'Appello abbia errato nel ritenere che l'art. 19, comma 6, consentisse un uso illimitato dei rinnovi anche per esigenze ordinarie. La sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame conformemente al principio di diritto enunciato. Il terzo motivo (riguardo alla presunta applicabilità del termine minimo triennale dell'art.19, comma 2, anche agli incarichi di cui al comma 6) è stato rigettato: la Corte conferma che il comma 6 non prevede una durata minima. In sintesi: la Suprema Corte ha affermato che l'art. 19, co. 6, è disciplina speciale ma vincolata dai principi UE contro la reiterazione abusiva; i rinnovi non possono essere utilizzati per coprire esigenze permanenti né per eludere i limiti di durata; in caso di abuso spetta il risarcimento ai sensi dell'art.36, comma 5.
Norme richiamate
d.lgs. n. 165/2001, art. 19 commi 2 e 6
"Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti ... La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere ..." (testo del comma 6 nel corpo della sentenza)
La Corte considera l'art.19, co.6 una disciplina speciale per gli incarichi dirigenziali a termine; il comma 6 non prevede un termine minimo di durata ma fissa limiti percentuali e massimi di durata (3 anni per alcuni incarichi, 5 per altri). Tuttavia i rinnovi non possono essere usati per soddisfare esigenze permanenti o per eludere i limiti temporali; in caso di violazione si configura abuso con conseguente risarcimento ai sensi dell'art.36, comma 5.
d.lgs. n. 368/2001, art. 10 comma 4
La Corte afferma che la disciplina generale sul lavoro a tempo determinato (art.10 d.lgs.368/2001) non è applicabile ai rapporti dirigenziali pubblici disciplinati dall'art.19, co.6; per i dirigenti pubblici opera la disciplina speciale, salvo che questa sia interpretata in modo conforme ai principi eurounitari contro l'abuso.
Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, clausola 5
La disciplina nazionale va interpretata alla luce della clausola 5: i rinnovi successivi di rapporti a termine devono rispondere a esigenze provvisorie e non essere utilizzati per coprire esigenze permanenti; la Corte applica i principi della Corte di Giustizia (es. Perez Lopez, Samohano) per valutare l'abuso.
d.lgs. n. 165/2001, art. 36 comma 5
Il risarcimento previsto dall'art.36, comma 5, va interpretato in conformità al canone di effettività imposto dalla giurisprudenza UE; la Corte lo qualifica come rimedio sanzionatorio di tipo "eurounitario" (danno presunto), liquidabile secondo i criteri affini all'art.32, comma 5, della l. n. 183/2010, salvo prova del maggior danno.
Legge n. 145/2002 e d.lgs. n. 150/2009 (modifiche di dettaglio all'art.19)
Gli interventi normativi hanno introdotto limiti percentuali, durate massime e l'obbligo di motivazione; la Corte li cita per ricostruire l'evoluzione normativa e ribadire che il requisito della temporaneità e la non rinvenibilità della qualificazione nei ruoli interni sono presupposti sostanziali per la legittimità degli incarichi.
Direttiva 1999/70/CE e giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Perez Lopez, Samohano)
La Corte italiana applica i principi eurounitari che vietano l'uso sistematico di rinnovi per sopperire a bisogni stabili; la normativa nazionale speciale va interpretata e applicata in coerenza con tali principi per evitare abusi e precarizzazione.
Massime di principio
- L'art.19, comma 6, d.lgs. n.165/2001 costituisce una disciplina speciale per i dirigenti pubblici assunti a termine e derogatoria della normativa generale sui contratti a termine, ma è soggetta ai principi eurounitari contro la reiterazione abusiva.
- I rinnovi successivi di incarichi ai sensi dell'art.19, co.6 non possono essere utilizzati per soddisfare esigenze stabili o permanenti dell'amministrazione; se ciò avviene si configura abuso e il lavoratore ha diritto al risarcimento ex art.36, comma 5.
- I limiti massimi di durata previsti dall'art.19 (tre anni per alcuni incarichi, cinque per altri) non possono essere elusi mediante rinnovi successivi per attività ordinarie; superati tali limiti il rinnovo è illecito salvo che il nuovo incarico sia realmente diverso e giustificato da esigenze straordinarie.
- Gli incarichi conferiti ai soggetti esterni ai sensi del comma 6 non sono soggetti a una durata minima per legge; la durata va parametrata agli obiettivi e alle esigenze per cui l'incarico è stato attribuito, diversamente dal comma 2 (dirigenti di ruolo) che prevede una durata minima.
- Occorre sempre documentare e motivare l'assenza di personale idoneo nei ruoli dell'amministrazione e le ragioni temporanee dell'incarico; la prova delle esigenze temporanee e della non rinvenibilità della qualificazione interna è decisiva per la legittimità dell'incarico e dei suoi rinnovi.
- In presenza di possibili abusi il risarcimento ai sensi dell'art.36, comma 5, va liquidato conformemente ai principi di effettività del diritto UE, con presunzione di danno di tipo sanzionatorio salvo prova del maggior pregiudizio.
- Se il successivo incarico riguarda compiti effettivamente diversi, di natura straordinaria o eccezionale, e non la normale attività dell'ente, il rinnovo può essere lecito anche dopo un primo periodo; va valutata la diversità oggettiva dell'incarico e la sua eccezionalità.
- La disciplina nazionale sull'impiego dirigenziale deve essere interpretata in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia (es. Perez López, Samohano) che richiede un controllo concreto sulla temporaneità delle esigenze sottese ai contratti a termine.
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