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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8201/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello denunciando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., contraddittorietà della motivazione per presunto travisamento della deposizione della teste Elsa Pesenti Bolò. In sostanza ha sostenuto che le cancellazioni e le successive reinserzioni di esami nella carriera universitaria sarebbero state operate da funzionari amministrativi dell'Università (e non da lei), usando credenziali a cui la imputata non aveva accesso, e che la stessa Morellato aveva segnalato la scomparsa degli esami alla Pesenti Bolò; da ciò avrebbe dovuto discendere un ragionevole dubbio sulla sua responsabilità penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse esaminato e motivatamente escluso l'ipotesi che gli inserimenti errati fossero stati effettuati da funzionari, osservando l'anomalia di molteplici inserimenti tutti a vantaggio della studentessa, l'uso di modalità di inserimento tipiche degli esami Erasmus e la disponibilità di una password alla Morellato per tali inserimenti, nonché l'assenza dei verbali cartacei a supporto di alcuni esami e la consulenza grafologica che attribuiva a Morellato una firma apocrifa. Pertanto la critica sul travisamento non ha superato la soglia richiesta. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), codice di procedura penale

    Ground di cassazione invocato dalla ricorrente: contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello avesse considerato e motivatamente escluso l'ipotesi dedotta, quindi il motivo era manifestamente infondato.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Norma che consente di disporre, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il pagamento in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha applicato tale disposizione irrogando una somma equitativa di euro 3.000,00.

  • Delitti contestati (accesso abusivo a sistema informatico, detenzione abusiva di codici di accesso, falso materiale in atto pubblico)

    non sono riportati gli articoli specifici nel testo

    Fatti di reato accertati in primo e secondo grado: inserimenti illeciti nella carriera universitaria, uso di password per inserimento di esami (metodologia 'Erasmus') e falsificazione di firma attribuita, anche sulla base di consulenza grafologica.

Massime di principio

  • La Cassazione richiede che il presunto travisamento della prova venga dimostrato con elementi che mostrino l'omissione o l'errata valutazione di fatti essenziali: non è sufficiente affermare alternative plausibili se la corte di merito ha valutato e motivatamente escluso tali alternative.
  • Quando la difesa invoca un inserimento di dati da parte di terzi, è necessario dimostrare circostanze concrete che rendano credibile tale ipotesi (es. accessi documentati con altre credenziali, log di sistema che attribuiscano le operazioni ad altri), altrimenti le anomalie ripetute a favore dell'imputato rafforzano l'ipotesi della responsabilità.
  • La presenza di più elementi concordanti (assenza di verbali cartacei, uso di modalità operative anomale, disponibilità di password specifiche, perizia grafologica) può formare un quadro probatorio che esclude il ragionevole dubbio richiesto dalla difesa.
  • La valutazione della credibilità delle testimonianze e delle consulenze tecniche spetta ai giudici di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un concreto vizio di motivazione o un travisamento palese delle prove.
  • Ricorsi in Cassazione manifestamente infondati possono comportare l’obbligo di rifondere le spese processuali e il pagamento a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.), quindi la valutazione preventiva della fondatezza del motivo è essenziale prima di proporre il ricorso.
  • In casi che coinvolgono sistemi informatici, la prova tecnica (log degli accessi, tracciature, gestione delle credenziali) è cruciale: assenza di tali elementi a favore della difesa rende più difficile sostenere l'ipotesi di accessi/variazioni operate da terzi.

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