Cassazione Civile, Ordinanza n. 08336/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la correzione di un asserito errore materiale contenuto nell'ordinanza della Corte di cassazione n. 8605/2022. In particolare, nella ricostruzione dei fatti di causa l'ordinanza avrebbe indicato che la domanda originaria era stata proposta come azione di condanna al pagamento di Euro 397.778,85 oltre accessori, a titolo di corrispettivo per la cessione di azioni di una società, nonché della penale contrattuale del 10% del credito; secondo il richiedente, invece, la domanda era di mero accertamento e declaratoria di debenza della somma, con conseguente condanna al pagamento della penale. Il ricorrente sosteneva dunque che la precedente ordinanza avesse erroneamente qualificato la domanda come condanna anziché come accertamento dichiarativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto che non vi fosse un errore materiale emendabile ex art. 287 c.p.c., perché la correzione richiesta avrebbe inciso sul contenuto concettuale della decisione e non su un mero lapsus grafico. Inoltre ha osservato che la questione relativa alla domanda di accertamento era già coperta da giudicato, poiché la domanda volta ad accertare e dichiarare la debenza del corrispettivo era stata rigettata nei gradi di merito, con passaggio in giudicato dell'accertamento sull'an. Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione.
Norme richiamate
La correzione degli errori materiali è ammessa solo per eliminare un difetto di corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione grafica, senza incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è utilizzabile solo quando l'errore sia estrinseco e meramente grafico, riconoscibile dal testo del provvedimento e dal confronto con la motivazione.
- Non è consentito usare la correzione materiale per modificare o rimettere in discussione il contenuto decisorio della pronuncia o la qualificazione giuridica della domanda, se ciò comporterebbe un mutamento sostanziale della decisione.
- Quando la questione sostanziale su cui si chiede la correzione è già coperta da giudicato, l'istanza non può essere accolta, perché il rimedio non può fungere da strumento surrettizio di revisione del decisum.
Come è indicizzato
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