Cassazione Penale, Ordinanza n. 11638/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui il Tribunale di Brescia, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra reati separatamente giudicati in sede di cognizione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. Sosteneva che il giudice di merito avesse disatteso i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per accertare l'unicità del disegno criminoso: richiamava l'analogia del modus operandi, la vicinanza temporale dei fatti e un precedente provvedimento dello stesso Tribunale che aveva riconosciuto il vincolo ex art. 81 c.p. tra altri illeciti omogenei. In sostanza lamentava una sottovalutazione degli indici sintomatici della continuazione e una erronea esclusione dell'unico programma criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i principi di diritto in tema di continuazione, svolgendo una motivazione sintetica ma adeguata e priva di illogicità, fondata sulla distanza temporale tra le condotte e sulla non completa omogeneità dei reati (fiscali e societari). Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; l'accertamento richiede una verifica rigorosa dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso programmato sin dall'origine.
richiamato come parametro sostanziale del vincolo della continuazione e dell'unicità del disegno criminoso.
norma processuale posta a fondamento dell'istanza di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva.
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità per colpa dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, presuppone un accertamento rigoroso e non meramente assertivo dell'unicità del disegno criminoso, verificando se al momento del primo reato i successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali.
- L'omogeneità delle violazioni, del bene giuridico leso e la contiguità spazio-temporale dei fatti sono solo indici sintomatici della continuazione, ma non bastano da soli a provarla in mancanza della dimostrazione di una comune deliberazione originaria.
- Quando i reati sono commessi a distanza temporale significativa, può operare una presunzione di insussistenza della continuazione, salvo prova contraria idonea a dimostrare che i fatti ulteriori erano stati specificamente progettati sin dall'inizio.
- In sede esecutiva il giudice deve fornire una motivazione sintetica ma logicamente coerente circa gli elementi che escludono o confermano la continuazione; se la motivazione è congrua e conforme ai principi di legittimità, il ricorso che la contesta può essere dichiarato inammissibile.
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