Ordinanza n. 1794/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Roma, Sez. III, di reiezione della domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente universitario ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emergono controversie sostanziali non ulteriormente specificate, ritenute dal Consiglio di Stato meritevoli di esame nel merito. L'appellante ha inoltre dedotto un autonomo motivo contro la condanna alle spese disposta in primo grado. In sede cautelare ha insistito sulle proprie condizioni personali e di salute e sulla posizione di studente universitario, evidenziando esigenze cautelari particolarmente rilevanti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato l'ordinanza cautelare del TAR, accogliendo l'istanza cautelare proposta in primo grado esclusivamente ai fini della celere fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Il Collegio ha ritenuto che le questioni controverse dovessero essere approfondite nel merito e che fossero particolarmente evidenti le esigenze cautelari connesse alle condizioni personali e di salute dell'interessato e alla sua posizione di studente universitario. Il motivo d'appello relativo alle spese è stato assorbito, poiché le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, di accordare la tutela cautelare ai soli fini della celere trattazione del merito.
La statuizione sulle spese dell'ordinanza di primo grado è stata oggetto di autonomo motivo d'appello, assorbito per effetto della compensazione delle spese del doppio grado cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati relativi alla salute, il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati personali relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando le questioni sostanziali richiedono un approfondito esame nel merito e le esigenze cautelari sono particolarmente evidenti, il giudice può accordare la tutela cautelare limitandola alla celere fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza anticipare la decisione sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
- Le condizioni personali e di salute dell'interessato, valutate unitamente alla sua specifica posizione sostanziale, possono integrare esigenze cautelari idonee a giustificare la sollecita fissazione del merito, anche quando il giudice non adotti una misura direttamente satisfattiva o sospensiva.
- L'accoglimento dell'appello cautelare ai soli fini della celere fissazione del merito comporta la riforma dell'ordinanza cautelare di rigetto e la trasmissione del provvedimento al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
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