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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23284/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non interviene sul merito della responsabilità, ma conferma la decisione impugnata quanto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in sede di rideterminazione della pena, aveva confermato la condanna. I motivi dedotti riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione nella rideterminazione della pena base dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche; 2) difetto di motivazione per avere fissato la pena base in misura superiore al minimo edittale; 3) violazione di legge e carenza motivazionale per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata contestata e ritenuta. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati, osservando che la motivazione sulla quantità di pena è esigibile in forma specifica solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla media edittale, mentre altrimenti sono sufficienti formule sintetiche purché sorrette dal richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.; ha inoltre ritenuto che il minimo scostamento dal minimo edittale fosse giustificato dai precedenti specifici dell'imputato. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato perché il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 117/2025 è stato ritenuto non pertinente al caso concreto; inoltre è stato ribadito che il giudice di merito non incorre in vizio di motivazione quando, nel bilanciamento tra circostanze eterogenee, considera gli elementi di cui all'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi ritenuti prevalenti.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come parametro per la commisurazione della pena e per la valutazione degli elementi rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio e nel bilanciamento delle circostanze.

  • art. 69, comma 4, c.p.

    È evocato dalla difesa in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e recidiva, ma la Corte ritiene il richiamo non pertinente al caso di specie.

  • art. 62-bis c.p.

    È la base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui riconoscimento è oggetto delle censure difensive sulla pena e sul bilanciamento con la recidiva.

  • art. 81 c.p.

    Non è citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • La motivazione sulla dosimetria della pena può essere sintetica quando la pena base si discosti solo in misura contenuta dal minimo edittale o dalla media della cornice legale; una motivazione analitica è necessaria soprattutto nei casi di scostamento marcato.
  • Ai fini della commisurazione della pena e del giudizio di bilanciamento delle circostanze, è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e degli ulteriori dati significativi ritenuti decisivi, anche mediante formule sintetiche, purché non meramente apparenti.
  • Il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva non integra vizio di motivazione quando il giudice abbia comunque considerato gli elementi rilevanti e abbia spiegato, anche implicitamente ma in modo comprensibile, perché gli elementi di segno opposto prevalgano o assorbano quelli favorevoli all'imputato.
  • Un richiamo a pronunce della Corte costituzionale è rilevante solo se la decisione invocata disciplina effettivamente la fattispecie concreta o una disposizione applicabile al caso; in difetto, la censura è inconferente.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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