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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05324/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Genova che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. La Corte rileva che i motivi dedotti non rientrano tra quelli consentiti contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448 c.p.p. In particolare, quanto alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la censura è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile e senza margini di opinabilità, quando la qualificazione sia palesemente estranea al capo di imputazione. Nel caso concreto la Corte ritiene che tale soglia non sia stata raggiunta e dichiara il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 448 c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, escludendo censure non consentite.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Consente di dedurre l'erronea qualificazione giuridica del fatto solo in caso di errore manifesto, ossia immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448 c.p.p.; motivi eccedenti tale perimetro sono inammissibili.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento solo quando l'errore sia manifesto, cioè evidente ictu oculi e senza possibilità di opinione diversa.
  • Non ogni contestazione sulla qualificazione del fatto è sufficiente: occorre che la qualificazione adottata sia palesemente incompatibile con il capo di imputazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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