Cassazione Penale, Sentenza n. 19739/2024 del 17/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto l'istanza ritenendo che, dopo il ritorno del condannato in Italia (da Tenerife a Nettuno), non fosse possibile formulare una prognosi favorevole di reinserimento sociale perché nella proposta mancava l'indicazione di un'attività lavorativa, o comunque di un'attività di volontariato risocializzante, e di un progetto di riparazione del danno.
La decisione
La decisione impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: il mancato reperimento immediato di un'attività lavorativa doveva essere valutato anche alla luce del recente trasferimento in Italia del ricorrente e non poteva essere considerato di per sé indice di scarso interesse al progetto rieducativo. Inoltre l'art. 47 ord. pen. non pone come condizioni necessarie l'esistenza di lavoro, volontariato o riparazione del danno; il giudice deve considerare la complessiva situazione personale (età, possibili redditi leciti come trattamenti previdenziali, decorso di tempo dall'evento delittuoso, assenza di nuove condanne, precedenti attività lavorative lecite all'estero).
Norme richiamate
Non richiede come condizioni necessarie per l'accesso all'affidamento in prova lo svolgimento di un'attività lavorativa, di volontariato, o il risarcimento del danno; tali elementi possono inserirsi nel progetto di reinserimento ma la loro assenza non giustifica automaticamente il diniego senza valutare le altre circostanze del caso concreto.
Massime di principio
- L'assenza di un'attività lavorativa o volontaria al momento della richiesta non è di per sé motivo sufficiente per negare l'affidamento in prova: il giudice deve valutare il quadro complessivo e le ragioni oggettive (es. recente trasferimento).
- Il tribunale deve motivare specificamente perché la mancanza di un progetto lavorativo impedirebbe il reinserimento, tenendo conto di età, fonti di reddito lecite alternative (pensioni, trattamenti previdenziali), storia personale e comportamentale.
- Il decorso del tempo dall'evento delittuoso e l'assenza di ulteriori reati sono indici favorevoli che il giudice deve considerare nella prognosi di rischio-socialità.
- Progetti di volontariato o misure di riparazione del danno sono utili e rafforzano la proposta di reinserimento ma non sono requisiti formali obbligatori per concedere l'affidamento in prova.
- Quando il richiedente si è recentemente trasferito o ha cambiato domicilio, il giudice deve riconoscere tempi ragionevoli per il reperimento di attività lavorative o di volontariato e non basare il diniego su una valutazione temporanea e contingente.
- In caso di motivazione insufficiente o non congruamente bilanciata delle circostanze favorevoli, l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio sono provvedimenti appropriati.
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