Cassazione Penale, Sentenza n. 35632/2026 del 08/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato era gravemente indiziato di plurime condotte di ricettazione ordinaria e di beni culturali, autoriciclaggio di beni culturali ed esportazione illecita di beni culturali. Il 5 dicembre 2025 il GIP gli aveva applicato gli arresti domiciliari; il riesame aveva confermato la misura il 2 gennaio 2026, ritenendo sussistenti gravi indizi e pericolo di reiterazione. Dopo che la difesa aveva chiesto un'autorizzazione relativa alla ricezione di «merce su strada», il GIP, il 5 gennaio 2026, aveva revocato integralmente la misura, valorizzando il tempo trascorso dai fatti, risalenti al 2022, e la pena edittale. A seguito dell'appello del pubblico ministero, il Tribunale di Catania, con ordinanza del 17 aprile 2026, aveva annullato la revoca e ripristinato la misura, rilevando che non erano intervenuti mutamenti delle esigenze cautelari e che il riferimento alla mitezza delle pene era ingiustificato, essendo previste pene fino a dieci anni di reclusione. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale avesse formulato argomentazioni congetturali e non avesse confutato i rilievi del GIP. Ha richiamato la propria disponibilità a essere interrogato, le ammissioni rese nell'interrogatorio preventivo e la distanza temporale dei fatti, ritenendoli elementi idonei a escludere l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la conferma della misura da parte del Tribunale del riesame, pronunciata il 2 gennaio 2026 e non impugnata per cassazione, aveva formato giudicato cautelare sui temi già esaminati. In assenza di nuove acquisizioni o di un apprezzabile mutamento della situazione di fatto, non era possibile rivalutare elementi preesistenti, incluso il tempo trascorso dai fatti; né il limite derivante dal giudicato cautelare era superabile perché la revoca era stata disposta d'ufficio anziché su specifica istanza. La revoca era intervenuta appena tre giorni dopo la conferma della misura, senza circostanze sopravvenute, sicché il Tribunale aveva legittimamente accolto l'appello del pubblico ministero e ripristinato gli arresti domiciliari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il ricorso proposto deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Una volta che una decisione definitiva del tribunale del riesame abbia esaminato i presupposti della misura cautelare, si forma un giudicato cautelare, allo stato degli atti, sui temi già scrutinati. In assenza di nuove acquisizioni probatorie o di un apprezzabile mutamento della situazione di fatto, non possono essere rivalutati, ai fini della revoca o modifica della misura, elementi preesistenti già esaminati.
- Il vincolo derivante dal giudicato cautelare opera anche quando il giudice procede d'ufficio: esso costituisce un limite all'esercizio della potestas iudicandi e non è circoscritto alle richieste delle parti.
- Il decorso del tempo già valutato al momento dell'applicazione o della conferma della misura non può essere nuovamente valorizzato per disporne la revoca, se non sono intervenuti fatti nuovi idonei a modificare il quadro cautelare.
Come è indicizzato
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