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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34740/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Brescia per violazione di legge e carenza di motivazione nella qualificazione del fatto: la difesa deduce che la dinamica ricostruita (descritta nella denuncia come un "movimento fulmineo" e un gesto di "strappare di mano") potrebbe essere compatibile con un mero sfilamento/destrezza (art. 625, primo comma, n.4 cod. pen.) e non con il furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma cod. pen.). Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato l'inquadramento nella fattispecie più grave e avrebbe usato orientamenti giurisprudenziali non pertinenti. Si chiede annullamento con rinvio per carenza della motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte d'Appello avesse motivato correttamente la qualificazione del fatto come furto con strappo, rilevando che dalle dichiarazioni della persona offesa emergeva chiaramente che l'imputato "con gesto rapidissimo, gli strappava il cellulare che teneva in mano", gesto percepito come violenza sulla res. Pertanto la sussunzione nell'art. 624-bis, secondo comma, è stata considerata coerente e logica rispetto alle prove. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Di fatto la condanna di merito (pena di 2 anni di reclusione ed euro 1.000 di multa) resta confermata nella sua efficacia dato il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.

    art. 624-bis, secondo comma, cod. pen.

    Il "furto con strappo" si caratterizza per l'esercizio di un qualche grado di violenza diretta sulla cosa (res), tale da essere percepita dal soggetto offeso e finalizzata allo spossessamento del bene; non è necessario che la violenza sia esercitata sulla persona né che produca lesioni.

  • art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen.

    art. 625, primo comma, n. 4), cod. pen.

    Il furto con destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità e abilità nell'impossessarsi della cosa altrui, senza l'elemento della violenza percepita sulla res; la mera rapidità non esclude però che si tratti di strappo se è presente violenza sulla cosa.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148 - 01

    «in tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624-bis, secondo comma, cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene»

    Conferma l'orientamento secondo cui va distinto il fulmineo sfilamento (destrezza) dallo strappo: la rapidità è elemento tipico della destrezza ma non esclude lo strappo quando vi sia violenza esercitata sulla res percepita dalla vittima.

Massime di principio

  • Per qualificare un fatto come furto con strappo (art. 624-bis, secondo comma) è decisivo che la vittima percepisca un'azione violenta diretta sulla cosa (res); non è richiesta violenza sulla persona né lesioni.
  • La mera rapidità o il carattere repentino dell'azione non sono di per sé determinanti a favore del furto con destrezza: la distinzione tra "sfilamento" e "strappo" dipende dalla presenza/assorbimento di violenza sulla res.
  • L'assenza di ripercussioni fisiche sulla persona offesa non esclude la configurazione del furto con strappo se la vittima riferisce di un oggetto "strappato" o percepisce la violenza sulla cosa.
  • Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (scenari ipotetici non esclusi dai fatti) non sono sufficienti a rovesciare una motivazione congrua e coerente della Corte territoriale basata su dichiarazioni ritenute attendibili.
  • In simili casi probatori, la credibilità e la chiarezza del racconto della persona offesa sono elementi centrali; la Corte deve esporre le ragioni per le quali ritiene che il racconto descriva violenza sulla res piuttosto che un semplice sfilamento.
  • Per impugnare efficacemente la qualificazione, la difesa deve indicare elementi probatori concreti che contraddicono la ricostruzione dei giudici di merito; censure generiche sulla motivazione sono spesso inammissibili.

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